Valutazione conto consegnatario titoli secondo patrimonio netto (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 144 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il consegnatario di titoli azionari di un ente locale deve iscrivere le partecipazioni nel conto giudiziale secondo il criterio di valutazione della frazione di patrimonio netto, come previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale di cui all’all. 4/3, punto 6.1.3, del D.Lgs. n. 118/2011. L’iscrizione al valore nominale costituisce una violazione di legge che inficia irrimediabilmente la regolarità del conto, impedendone l’approvazione e il discarico dell’agente, a prescindere dalla corrispondenza delle risultanze con lo Stato patrimoniale dell’ente, se anch’esso compilato con il medesimo criterio errato. Il giudizio sul conto non può limitarsi al titolo originario nella sua materialità, ma deve riguardare anche le variazioni di valore dei titoli e gli utili o dividendi distribuiti (cfr. Cass. ord. n. 7390/2007). La relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, co. 2, c.g.c. è adempimento obbligatorio ma non costituisce condizione di procedibilità del giudizio: la sua omissione non è imputabile all’agente contabile.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale veneta era chiamata a decidere sul conto giudiziale reso dal consegnatario dei titoli azionari di un Comune per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2020. Il conto presentava, sotto il profilo formale, la sottoscrizione del Sindaco e il visto di regolarità del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ma risultava depositato oltre il termine di legge e senza la relazione dell’organo di controllo interno o la trasmissione della stessa in fase istruttoria.
Sotto il profilo sostanziale, il valore iniziale e finale dei titoli e delle partecipazioni indicato nel conto (euro 849.552,00) non corrispondeva al valore riportato nello Stato patrimoniale del rendiconto (euro 849.852,00), con una differenza di euro 300,00. La discrepanza era stata giustificata come errore materiale, confermando l’uso del criterio del valore nominale sia nel conto giudiziale sia nelle scritture dell’ente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ravvisato un profilo di irregolarità assorbente e non superabile nell’adozione del criterio del valore nominale. Il principio contabile di cui all’all. 4/3, punto 6.1.3, del D.Lgs. n. 118/2011, stabilisce che le partecipazioni in società controllate e partecipate, e negli enti pubblici e privati, siano valutate con il metodo del patrimonio netto, facendo riferimento all’ultimo bilancio di esercizio disponibile della partecipata. Per l’esercizio 2020, quindi, il valore al 1° gennaio andava riferito al bilancio 2018 e quello al 31 dicembre al bilancio 2019, con possibili variazioni tra i due valori.
L’iscrizione al valore nominale, invece, non solo viola la legge ma svuota il conto della sua funzione rappresentativa della gestione dei beni in custodia. La Corte richiama l’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (ord. n. 7390/2007) secondo cui il giudizio sul conto deve estendersi alle variazioni di valore dei titoli, ex art. 29, ultimo comma, R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali tramite l’art. 93 TUEL, senza però sindacare le scelte dell’azionista pubblico.
La circostanza che lo Stato patrimoniale dell’ente fosse stato compilato con il medesimo criterio errato non sana l’irregolarità, perché la concordanza tra i due documenti è solo apparente. Quanto alla relazione dell’organo di controllo, il Collegio ne ribadisce l’obbligatorietà e la funzione di elemento di giudizio sull’attendibilità del conto, ma la qualifica come adempimento non posto a carico dell’agente, sicché la sua omissione non può essere a lui imputata.
In conclusione, il conto è stato dichiarato irregolare e l’agente non è stato ammesso al discarico, con compensazione delle spese in assenza di condanna.
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Nota della Redazione
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