Corruzione propria e impropria: discrimine nella direzione dell’azione del pubblico agente (Cass. pen. Sez. 6 n. 2244 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di attività compiuta dal pubblico agente in cambio di un’indebita remunerazione, ma nell’ambito di uno spazio discrezionale riservatogli dalla normativa, il discrimine tra la corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 cod. pen.) e la corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 cod. pen.) va individuato nella direzione dell’azione dell’agente, piuttosto che nella contrarietà dell’atto a specifiche disposizioni normative. L’accettazione di un’indebita remunerazione integra la fattispecie di cui all’art. 319 cod. pen. se l’esercizio dell’attività del pubblico funzionario sia stato condizionato dalla “presa in carico” dell’interesse del privato corruttore, comportando una violazione delle norme attinenti a modi, contenuti o tempi dei provvedimenti da assumere. Per la sussistenza del rapporto sinallagmatico tra atto contrario ai doveri d’ufficio e dazione dell’utilità, non è sufficiente la semplice circostanza dell’avvenuta dazione, occorrendo dimostrare che il compimento dell’atto sia stato la causa della prestazione e della sua accettazione.
Il Fatto
Il ricorrente, direttore della direzione affari legali di un Comune, era stato condannato in entrambi i gradi di merito per il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio per aver favorito, in cambio di somme di denaro, un imprenditore che gestiva una casa di riposo convenzionata con l’ente.
La Corte d’appello aveva confermato la condanna di primo grado. Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra i vari motivi, la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie, ormai abolita, dell’abuso d’ufficio o, in via subordinata, in quella della corruzione per l’esercizio della funzione, essendo legittimi gli atti compiuti.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dapprima dichiarato inammissibile il motivo concernente l’utilizzabilità delle intercettazioni, in quanto del tutto generico e reiterativo delle doglianze già proposte in appello.
Quanto al giudizio di colpevolezza, la Corte ha precisato che, secondo la giurisprudenza consolidata, quando l’attività del pubblico agente sia compiuta in cambio di un’indebita remunerazione ma nello spazio discrezionale riservatogli dalla normativa, il discrimine tra le due fattispecie corruttive va individuato nella direzione dell’azione. L’accettazione dell’indebita remunerazione integra la corruzione propria se l’esercizio dell’attività sia stato condizionato dalla “presa in carico” dell’interesse del privato, con violazione delle regole che disciplinano l’esercizio del potere discrezionale; diversamente, se non è violato alcun dovere specifico e l’atto realizza l’interesse pubblico, si configura la corruzione impropria.
La Corte ha quindi escluso la riqualificazione nell’abolita fattispecie di cui all’art. 323 cod. pen., ritenendo la motivazione della sentenza impugnata sulla dazione di somme di denaro e sul collegamento causale con le funzioni esercitate priva di cesure logiche evidenti. Ha altresì ritenuto non manifestamente irragionevole la valutazione della Corte territoriale in ordine alla proporzione economica tra le prestazioni del patto corruttivo.
Tuttavia, la Corte ha rilevato una decisiva flessione logica nella motivazione della sentenza impugnata riguardo allo iato temporale tra la remunerazione dell’imputato e le condotte di favore. I movimenti di denaro strumentali all’acquisto di un’imbarcazione erano avvenuti nell’estate del 2015, mentre le condotte addebitate risultavano tenute a partire dall’autunno del 2016. La motivazione non offriva una spiegazione ragionevole del collegamento funzionale, della relazione di corrispettività tra le prestazioni, ancorché tale relazione non potesse essere radicalmente esclusa.
La Corte ha pertanto annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello, affinché verifichi, alla luce dei principi enunciati, se la condotta debba essere sussunta nella corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio o in quella per l’esercizio della funzione, restando assorbiti i motivi riguardanti il trattamento sanzionatorio e le statuizioni civili.
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Nota della Redazione
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