Il terzo proprietario non può impugnare il sequestro conservativo sulla quota dell’imputato (Cass. pen. Sez. 1 n. 2307 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legittimazione ad impugnare il provvedimento che dispone una misura cautelare reale, o che ne conferma l’applicazione, sussiste solo in capo al soggetto che vanti un interesse concreto ed attuale all’impugnazione, da individuarsi nell’interesse alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. Le categorie di legittimati indicate dagli artt. 322, 322-bis e 325 cod. proc. pen. sono alternative e non sovrapponibili, e non derogano al requisito generale dell’interesse ad impugnare di cui agli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal comproprietario che non abbia diritto alla restituzione del bene, avendo il vincolo cautelare colpito esclusivamente la quota dell’indagato.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Napoli aveva dichiarato inammissibile l’istanza presentata, ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., dalla moglie dell’indagato per duplice omicidio aggravato. L’istanza riguardava il sequestro conservativo disposto su impulso delle parti civili nei confronti del marito, limitatamente alla quota del 50% di un immobile sito in San Cipriano di Aversa, la cui metà residua era di proprietà della ricorrente.
I giudici del riesame avevano rilevato che la limitazione del vincolo alla sola porzione dell’imputato rendeva evidente la mancanza di legittimazione della ricorrente, non avente diritto alla restituzione del bene sottoposto a sequestro. La donna ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo la sussistenza di un interesse ad evitare la dispersione del bene, trattandosi di un’unica particella.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che la ricorrente, pur contestando il provvedimento sia per violazione di legge che per vizio di motivazione, aveva in realtà articolato la censura esclusivamente sulla manifesta illogicità della motivazione e sul travisamento del fatto. Tali profili, per espressa previsione dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., non possono essere fatti valere con il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse a norma dell’art. 324 cod. proc. pen., che è circoscritto alla sola violazione di legge.
A questa assorbente ragione di inammissibilità la Corte ne ha affiancato un’altra concorrente, relativa alla carenza di legittimazione della ricorrente a sindacare l’apposizione del vincolo sulla quota del coniuge. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la legittimazione ad impugnare una misura cautelare reale sussiste solo per chi vanti un interesse concreto ed attuale, individuato nell’interesse alla restituzione della cosa. In tal senso, la Suprema Corte ha richiamato i propri precedenti (Sez. 3, n. 3602 del 2019; Sez. 1, n. 6779 del 2019; Sez. 5, n. 20118 del 2015).
Le categorie di legittimati indicate dalle disposizioni sulle impugnazioni cautelari reali — l’imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione — individuano un genus di soggetti con astratto interesse, ma non derogano al requisito generale dell’interesse ad impugnare. Gli artt. 322, 322-bis e 325 cod. proc. pen. enucleano le categorie astrattamente legittimate, mentre gli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. impongono un vaglio di ammissibilità fondato sulla verifica della concreta legittimazione.
Nel caso di specie, la ricorrente è titolare di una quota del bene rimasta esclusa dal vincolo e della quale può liberamente disporre. La circostanza che l’immobile sia costituito da un’unica particella non attesta l’indivisibilità materiale o giuridica del bene e non è idonea a dimostrare un interesse giuridicamente apprezzabile alla contestazione del provvedimento. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non ricorrendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo i principi della sentenza n. 186 del 2000 della Corte costituzionale.
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Nota della Redazione
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