Il controllo del riesame sana la mancata convalida giudiziale (Cass. pen. Sez. 2 n. 3765 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale e la perimetrazione temporale dei dati di interesse. In caso di sequestro eseguito dal pubblico ministero senza la preventiva autorizzazione del giudice, la nullità dell’atto non può essere dedotta qualora, sul sequestro medesimo, si sia pronunciato il tribunale del riesame, essendo stato in tal caso garantito un esame effettivo e indipendente su necessità, proporzionalità e minimizzazione dell’acquisizione. Tale controllo successivo rende altresì superflua la rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea della questione interpretativa sulla conformità degli artt. 253 e 257 cod. proc. pen. al diritto dell’Unione.
Il Fatto
Il pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli aveva disposto una perquisizione locale e personale nei confronti dell’indagato, congiuntamente al sequestro a norma dell’art. 252 cod. proc. pen. di documenti, dispositivi elettronici e dati informatici, ritenuti utili alle indagini per i reati di truffa e falso, connessi alla contraffazione di diplomi e attestati professionali.
Il Tribunale del riesame aveva confermato il provvedimento. Avverso l’ordinanza, la difesa aveva proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 247, comma 1-bis, cod. proc. pen. per il mancato rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità e il carattere “esplorativo” del sequestro, nonché la nullità del decreto per essere stato emesso dal pubblico ministero, in luogo di un giudice terzo e indipendente, evocando la pronuncia di legittimità n. 13585/2025; con il terzo motivo era stata chiesta la rimessione pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente richiamato i propri consolidati principi in tema di provvedimenti cautelari reali, ricordando che il ricorso è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen.. Ha poi ribadito che il decreto di sequestro probatorio deve recare una motivazione che dia conto della finalità perseguita, la quale non può essere meramente esplorativa; in caso di dati informatici, il provvedimento deve specificare i criteri di selezione del materiale e l’eventuale perimetrazione temporale.
Nel caso di specie, la censura difensiva è stata ritenuta infondata: il provvedimento impugnato giustificava l’ampiezza della delega alla polizia giudiziaria con l’esigenza di comprendere il contesto organizzativo più ampio in cui si inserivano i reati già ipotizzati, emergendo l’ipotesi, non irragionevole, dell’uso improprio di aule e di finte commissioni esaminatrici, con la necessità di ricostruire le modalità dei falsi, i soggetti coinvolti e i beneficiari di eventuali ulteriori bonifici. Una simile motivazione non è apparente ed esclude la finalità meramente esplorativa, come da giurisprudenza costante.
Quanto al secondo e terzo motivo, la Corte ha affrontato il contrasto giurisprudenziale generato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande Camera, del 4 ottobre 2024, C-548/21. Un primo orientamento (richiamato dal ricorrente) ritiene che il sequestro di dati informatici disposto dal pubblico ministero senza convalida giudiziale sia nullo, ma che la nullità non possa essere dedotta quando il tribunale del riesame si sia già pronunciato, garantendo un esame effettivo e indipendente su necessità, proporzionalità e minimizzazione dell’acquisizione.
La Corte ha ritenuto di aderire a tale più rigoroso orientamento. Ne consegue che, nel caso di specie, la pronuncia del Tribunale del riesame ha reso inammissibile la censura di nullità e ha indotto a disattendere la richiesta di rimessione pregiudiziale, essendo la Corte di Giustizia già intervenuta con chiarezza sulla questione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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