Falso in scrittura privata depenalizzato e appello generico inammissibile (Cass. pen. Sez. 2 n. 4431 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La depenalizzazione del reato di cui all’art. 489 cod. pen., intervenuta nelle more del giudizio di legittimità, non è preclusa dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso, ben potendo essere dichiarata d’ufficio ai sensi dell’art. 620, lett. e), cod. proc. pen., con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato depenalizzato. L’appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Tale onere di specificità è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.
Il Fatto
La Corte di Appello di Napoli, con ordinanza del 12/01/2022, aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che aveva condannato l’imputato per i reati di cui agli artt. 489 e 648 cod. pen. La declaratoria di inammissibilità era stata motivata con l’assoluta genericità intrinseca ed estrinseca dei motivi di appello, con i quali era stato chiesto il riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62, nn. 1 e 4, cod. pen., delle attenuanti generiche e dei benefici di legge. Avverso tale ordinanza, il difensore dell’imputato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo la violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. e lamentando altresì l’intervenuta prescrizione del reato.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che il reato di falso in scrittura privata, contestato al capo B) (uso di atto falso ex art. 489 cod. pen., nella specie una polizza assicurativa contraffatta), era stato depenalizzato dall’art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 7/2016. Sul punto, la Corte ha affermato che l’inammissibilità del ricorso non impedisce la declaratoria di depenalizzazione, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio che non richiede ulteriori accertamenti di fatto. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo B), con eliminazione della relativa pena.
Quanto al resto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato. La Corte ha richiamato il quadro normativo di riferimento, evidenziando come l’art. 581 cod. proc. pen., già nel testo novellato dalla legge n. 103/2017, prevedesse a pena di inammissibilità l’obbligo per l’appellante di indicare specificamente i capi e i punti della decisione impugnata, le richieste e i motivi in fatto e in diritto. Tale onere è stato ulteriormente rafforzato dal d.lgs. n. 150/2022, che ha esplicitato il principio secondo cui la mancanza di specificità sussiste quando non sono enunciati in forma puntuale i rilievi critici rispetto alle ragioni della decisione impugnata.
La Corte ha condiviso la giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice d’appello può dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità “intrinseca” (se si limitano a lamentare genericamente l’omessa valutazione di una tesi alternativa) o “estrinseca” (se non sono correlati alle ragioni spese nella sentenza impugnata). Nel caso di specie, i motivi di appello erano stati ritenuti del tutto reiterativi, assertivi e generici, non confrontandosi con i passaggi argomentativi della sentenza di primo grado.
La Corte ha infine escluso la rilevanza della prescrizione invocata dal ricorrente, considerato che l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo dell’eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.
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Nota della Redazione
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