Bancarotta documentale estesa anche a scritture contabili non obbligatorie (Cass. pen. Sez. 5 n. 7698 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’oggetto materiale del reato non è limitato alle scritture obbligatorie tipizzate dal codice civile o a quelle rilevanti ai fini fiscali, ma si estende a tutte le scritture contabili genericamente intese, ancorché non obbligatorie, dal cui esame sia possibile conoscere i tratti della gestione dell’impresa. La distinzione rispetto alla bancarotta semplice documentale, il cui oggetto è individuato nelle sole scritture obbligatorie, si fonda sulla finalità fraudolenta della condotta. Il dolo della bancarotta fraudolenta per distrazione è generico e consiste nella consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte, potendo essere desunto dalle modalità della condotta. È onere dell’amministratore cessato, nei confronti del quale sia provata l’omessa tenuta delle scritture, dimostrare l’avvenuta consegna al successore.
Il Fatto
L’imputato, presidente del consiglio di amministrazione e poi amministratore di fatto di una società dichiarata fallita, era stato condannato in primo grado per plurimi episodi di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva riguardanti diversi compendi societari. Le condotte contestate comprendevano l’omessa istituzione delle scritture ausiliarie di magazzino, l’esposizione in bilancio di debiti verso fornitori esteri per un importo notevolmente inferiore a quello reale, la cessione di quote sociali senza incasso del prezzo e il trasferimento dell’intero magazzino a una società estera in assenza di corrispettivo e garanzie. La Corte d’appello, in parziale riforma, aveva rideterminato la pena in cinque anni e sei mesi di reclusione, confermando la responsabilità e riconoscendo il vincolo della continuazione tra i reati.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso complessivamente infondato e, per alcuni profili, inammissibile in quanto volto a sollecitare una rilettura delle risultanze probatorie preclusa in sede di legittimità.
Quanto alla bancarotta documentale, la Corte ha respinto la tesi difensiva secondo cui l’omessa istituzione delle scritture di magazzino avrebbe rilievo meramente fiscale. Ha affermato che l’oggetto del reato di cui all’art. 216, primo comma, n. 2, legge fall. comprende ogni scrittura contabile dalla quale sia possibile conoscere i tratti della gestione dell’impresa, ancorché non obbligatoria, precisando che la bancarotta semplice documentale riguarda invece le sole scritture obbligatorie, come già affermato da Sez. 5, n. 55065 del 2016 e Sez. 5, n. 44886 del 2015.
In ordine alla distrazione delle quote sociali e del magazzino, la Corte ha richiamato il principio secondo cui l’alienazione di cespiti della fallita integra la fattispecie quando non sia seguita dal pagamento del prezzo pattuito. Ha inoltre precisato che, ai fini del dolo generico, è sufficiente la consapevole volontà di destinare il patrimonio sociale a finalità diverse dalla garanzia dei creditori, desumibile anche dalle modalità della condotta, come la cessione a prestanome e l’assenza di tentativi di recupero del credito.
Sulla bancarotta documentale relativa a una delle società fallite, la Corte ha ritenuto correttamente applicato il principio per cui il dolo specifico può essere desunto dalla sparizione dell’intera contabilità in epoca prossima al fallimento, finalizzata a impedire la ricostruzione del patrimonio. Ha inoltre confermato l’onere dell’amministratore cessato di dimostrare l’avvenuta consegna delle scritture al successore, onere non assolto nel caso di specie.
La Corte ha infine dichiarato inammissibili le censure sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche, trattandosi di valutazioni di merito sorrette da motivazione adeguata e ancorata ai criteri degli artt. 132 e 133 cod. pen..
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Nota della Redazione
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