Il rischio suicidario non giustifica il differimento della pena (Cass. pen. Sez. 1 n. 12534 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di differimento della pena e di detenzione domiciliare per motivi di salute, il giudice deve verificare se la patologia sia grave e tale da provocare rilevanti conseguenze dannose o esiga un trattamento non agevolmente attuabile in regime di detenzione, accertando la concreta incompatibilità della prosecuzione della carcerazione con la dignità umana del condannato, attraverso un esame rigoroso della situazione nosografica e del percorso terapeutico effettivamente praticato. Il giudizio di compatibilità implica un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le condizioni complessive di salute, con riguardo sia all’astratta idoneità dei presidi sanitari disponibili, sia alla concreta adeguatezza della cura assicurabile nella situazione specifica. I disturbi dell’umore conseguenti alla difficoltà di adattamento al carcere non possono di per sé giustificare il beneficio, potendo sottendere finalità manipolatorio-strumentali.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro aveva respinto l’istanza di ammissione alla detenzione domiciliare, ovvero al differimento della pena per motivi di salute, presentata da un detenuto affetto da patologia cardiaca e da un grave disturbo dello spettro depressivo. Il Tribunale aveva rilevato che le patologie erano costantemente monitorate in carcere, con visite specialistiche e controllo dei valori pressori, e che la relazione della difesa non dimostrava un quadro di concreta incompatibilità dello stato di salute con il regime carcerario, evidenziando inoltre l’accentuata pericolosità sociale del richiedente, condannato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. con fine pena al 18 maggio 2032.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha premesso che, in tema di differimento della pena, è necessario che la patologia sia grave e richieda un trattamento che non possa essere agevolmente attuato in carcere, e che l’accertamento sulla incompatibilità con la prosecuzione della detenzione deve essere rigoroso. L’ordinanza impugnata ha superato questo vaglio, poiché ha compiuto un effettivo bilanciamento tra la pericolosità del condannato e la sua situazione di salute, verificando che la patologia cardiaca fosse adeguatamente trattata nel circuito penitenziario e che eventuali acuzie potessero essere affrontate.
Il ricorrente, invece, ha incentrato le proprie doglianze non sulla patologia cardiaca, ma sulla difficoltà di adattamento alla vita carceraria e sul rischio suicidiario quale conseguenza dei disturbi dell’umore. Secondo la Corte, però, tali affermazioni, tratte dalla consulenza tecnica di parte, hanno natura meramente statistica e risultano prive di riferimenti concreti alla situazione del detenuto, non superando pertanto le valutazioni del Tribunale che hanno preso in esame la reale condizione di salute.
La Corte ha altresì richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui i disturbi dell’umore derivanti dalla difficoltà di adattamento alla condizione carceraria non possono giustificare un provvedimento di differimento della pena, poiché tale difficoltà può avere un sottofondo manipolatorio-strumentale. Da qui il rigetto del ricorso e la conferma dell’ordinanza impugnata, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.