Ritardo nella notifica del sequestro preventivo e fumus del delitto di ricettazione (Cass. pen. Sez. 2 n. 12759 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo, il regime delle nullità processuali è tassativo: l’art. 321, comma 3-ter, cod. proc. pen. non prevede alcuna nullità per il ritardo nella notifica del provvedimento di sequestro alla persona che lo ha subito. L’inefficacia del sequestro è collegata esclusivamente al mancato rispetto dei termini di cui all’art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen., relativi alle procedure del sequestro di urgenza adottato dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria. Il fumus commissi delicti della ricettazione può essere desunto anche attraverso prove logiche: la disponibilità non giustificata di cospicue somme occultate, la sperequazione con i redditi dichiarati e la presenza di elementi ulteriori significativi della provenienza delittuosa.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, pronunciando in sede di riesame, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari, avente ad oggetto la somma contante di euro 429.480,00 nella disponibilità del ricorrente, indagato per il reato di ricettazione.
Avverso l’ordinanza, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la nullità del decreto per la mancata immediata notifica, avvenuta a distanza di cinque mesi; con il secondo motivo, l’insussistenza del fumus commissi delicti, non essendo stati evidenziati elementi concreti della provenienza delittuosa della somma.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo i motivi complessivamente infondati. Quanto al primo motivo, ha ricordato che il regime delle nullità processuali è tassativo ai sensi dell’art. 177 cod. proc. pen. e che l’art. 321, comma 3-ter, cod. proc. pen. non prevede alcuna nullità per il ritardo nella notifica del provvedimento alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. L’inefficacia del sequestro è, infatti, collegata al mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen., che ineriscono alle procedure del sequestro di urgenza adottato nel corso delle indagini preliminari, non alla notifica. La pronuncia di legittimità citata in ricorso (Sez. 3, n. 45706 del 16/07/2019) si riferiva al rispetto di tali procedure, non alla notifica.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto generico. Il provvedimento impugnato aveva congruamente motivato la sussistenza del fumus, evidenziando che l’ingente somma era occultata in una speciale intercapedine dell’autovettura condotta dal ricorrente, il quale non ne aveva fornito giustificazione ed era inserito in contesti criminali legati al traffico di stupefacenti.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui ai fini della configurabilità del reato di ricettazione il delitto presupposto deve essere individuato nella sua tipologia, senza necessità di integrale ricostruzione storica, potendo ciò avvenire anche attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021; Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019). Ha altresì ribadito che, in tema di sequestro preventivo, il fumus può essere inferito, in caso di rinvenimento di cospicue somme della cui disponibilità non sia fornita giustificazione, dalla mancanza di redditi lecitamente prodotti, dalle modalità di occultamento e dalla presenza di elementi ulteriori significativi della provenienza delittuosa (Sez. 2, n. 10344 del 13/12/2024, dep. 2025).
Alla luce di tali elementi, la Corte ha ritenuto legittimamente indicata la tipologia del reato presupposto e ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.