Furto di cavi aggravato solo se res funzionale al pubblico servizio (Cass. pen. Sez. 5 n. 14951 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità dell’aggravante prevista dall’art. 625 n. 7-bis cod. pen. è necessaria la sussistenza di due requisiti: uno riferito al soggetto passivo, che deve assumere la qualifica di soggetto pubblico o di privato gestore di un servizio pubblico in regime concessorio; l’altro oggettivo, collegato al nesso funzionale che deve connettere la cosa sottratta all’erogazione del servizio pubblico. Tale nesso è integrato dalla funzionalità della cosa all’erogazione del servizio, la quale postula un asservimento strumentale, non anche una continuità di funzionamento. Non è pertanto richiesto né significativo che la rimozione della cosa abbia determinato il malfunzionamento dell’infrastruttura. La ricorrenza dell’aggravante costituisce ragione di procedibilità d’ufficio ai sensi dell’art. 625, comma 2, cod. pen.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Chieti per il furto pluriaggravato di cavi di rame. La Corte d’Appello di L’Aquila, in parziale riforma, aveva escluso l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen., rideterminando la pena, ma aveva confermato la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 7-bis cod. pen., relativa alle cose destinate al servizio pubblico. L’imputato era stato sorpreso a rimuovere, mediante un coltello, cavi di rame da un canaletto in cemento lungo la linea ferroviaria, adibito al trasporto dei dati per l’attivazione dei segnali luminosi che regolano la circolazione dei treni.
Avverso la sentenza d’appello, l’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, un asserito travisamento della prova in ordine alla destinazione dei cavi al servizio ferroviario. Con un secondo motivo, consequenziale, deduceva l’erronea affermazione della procedibilità d’ufficio, sostenendo che la stessa dipendeva esclusivamente dal riconosciuto errore.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, trattando congiuntamente i due motivi per la loro stretta connessione logica. In relazione al primo motivo, ha ritenuto la censura inammissibile e infondata, in quanto volta a proporre una rilettura degli elementi probatori non consentita in sede di legittimità, in assenza di illogicità manifeste o di travisamenti della prova. I giudici di merito avevano coerentemente desunto, dalle risultanze processuali e dalle dichiarazioni del responsabile di tratta, che i cavi asportati fossero funzionali all’attivazione dei segnali luminosi posti lungo la linea ferroviaria.
La Corte ha poi chiarito che l’esclusione dell’aggravante della violenza sulle cose, già disposta dalla Corte territoriale per l’assenza di prove di tranciamento o danneggiamento, non esclude affatto la destinazione dei cavi al servizio della linea ferroviaria, trattandosi di presupposti fattuali diversi.
Quanto alla rilevanza dell’assenza di disservizi, la Corte ha confermato il principio, già affermato da precedenti conformi, secondo cui l’aggravante di cui all’art. 625 n. 7-bis cod. pen. richiede un nesso funzionale tra la cosa e il servizio pubblico che si sostanzia in un asservimento strumentale, non in una continuità di funzionamento. La circostanza che l’asportazione non abbia compromesso il servizio non è quindi idonea a escludere la configurabilità dell’aggravante, poiché tale effetto causale non è richiesto dalla norma.
La Corte ha, infine, rimarcato che la ricorrenza dell’aggravante in questione costituisce titolo di procedibilità d’ufficio ai sensi dell’art. 625, comma 2, cod. pen., rendendo infondato anche il secondo motivo di ricorso. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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