Dichiarazioni contro terzi del soggetto solo indiziato: utilizzabili (Cass. pen. Sez. 7 n. 17161 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In virtù del principio di conservazione degli atti e della regola del tempus regit actum, sono legittimamente utilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona che, al momento dell’assunzione, rivestiva ancora e soltanto lo status di persona informata sui fatti, non rilevando che abbia successivamente assunto la condizione di indagato o di imputato. Le dichiarazioni rese da chi, nel corso dell’assunzione, risulti raggiunto da indizi di colpevolezza e non sia stato posto in condizione di esercitare i diritti della difesa non possono essere utilizzate contro di lui, ma possono esserlo nei confronti dei terzi. L’inutilizzabilità prevista dall’art. 63 cod. proc. pen. colpisce, pertanto, esclusivamente i contenuti autoaccusatori delle dichiarazioni, mentre quelli eteroindizianti restano pienamente utilizzabili.
Il Fatto
La Corte di Appello di Campobasso aveva confermato la condanna per la cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di grammi 0,25. L’imputato ricorreva per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 63 e 64 cod. proc. pen. La doglianza riguardava l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’acquirente della dose, il quale era stato fermato dalla polizia giudiziaria in possesso della sostanza e aveva riferito di averla appena acquistata dal ricorrente. Secondo la difesa, il dichiarante avrebbe dovuto essere escusso con le garanzie previste per la persona sottoposta alle indagini, essendo già emersi indizi di reato a suo carico.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso, richiamando i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di utilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini. Ha osservato che sono legittimamente utilizzabili le dichiarazioni del soggetto che, al momento della deposizione, rivestiva ancora e soltanto lo status di persona informata sui fatti, essendo irrilevante la circostanza che abbia successivamente assunto la condizione di indagato o di imputato. In applicazione del principio di conservazione degli atti e della regola del tempus regit actum, il mutamento della qualifica formale non determina la perdita di efficacia probatoria delle dichiarazioni rese in precedenza.
La Corte ha inoltre precisato che le dichiarazioni rese da persona raggiunta da indizi di colpevolezza e non ancora posta in condizione di esercitare i diritti della difesa non possono essere utilizzate contro questa, ma restano utilizzabili nei confronti dei terzi. L’inutilizzabilità prevista dall’art. 63 cod. proc. pen., pertanto, è limitata ai soli contenuti autoaccusatori della dichiarazione e non si estende ai contenuti eteroindizianti.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva rilevato che il dichiarante era stato trovato in possesso di una sola dose di sostanza stupefacente, apparendo verosimile la detenzione per uso personale. Egli era stato, quindi, escusso nelle forme delle sommarie informazioni testimoniali, e l’esame era stato interrotto non appena aveva negato di essere assuntore, reputando la polizia giudiziaria che fossero emersi indizi di reità a suo carico. Ne conseguiva, correttamente, l’inutilizzabilità delle dichiarazioni solo relativamente ai contenuti autoaccusatori, con piena utilizzabilità di quelli resi contro terzi.
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Nota della Redazione
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