Estorsione tentata e prova di resistenza inammissibile senza verifica (Cass. pen. Sez. 2 n. 17639 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l’inutilizzabilità di un elemento probatorio a carico senza illustrare l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della c.d. “prova di resistenza”: gli elementi acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento. In tema di tentata estorsione, l’idoneità degli atti deve essere valutata con giudizio ex ante, con la conseguenza che è priva di rilievo la capacità di resistenza dimostrata dalla vittima dopo la formulazione della minaccia. È configurabile il tentativo ed è esclusa la desistenza volontaria allorché il mancato conseguimento del profitto illecito dipenda dalla ferma resistenza della vittima e non da un’autonoma determinazione dell’agente.
Il Fatto
La Corte di Appello di Napoli ha confermato la condanna dell’imputato per il delitto di tentata estorsione ai danni della persona offesa, locatrice dell’immobile. La difesa proponeva ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, l’inutilizzabilità dei file audio contenenti messaggi vocali WhatsApp, l’erronea valutazione dell’attendibilità della persona offesa, l’insussistenza dell’elemento della minaccia e la mancata considerazione di ipotesi di desistenza volontaria o recesso attivo.
La Motivazione della Corte
La Corte preliminarmente qualifica la sentenza impugnata come “doppia conforme”, dovendo le decisioni di merito essere lette congiuntamente e integrarsi a vicenda. Il giudice di legittimità deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, che confluiscono in un risultato organico ed inscindibile.
In relazione ai primi tre motivi, concernenti la dedotta inutilizzabilità dei messaggi vocali WhatsApp, la Corte dichiara il ricorso inammissibile per aspecificità. Il ricorrente non ha infatti illustrato l’incidenza dell’eventuale eliminazione dell’elemento probatorio viziato ai fini della “prova di resistenza”, non avendo specificato se le residue risultanze sarebbero insufficienti a giustificare l’identico convincimento dei giudici di merito.
Quanto alle censure sull’attendibilità della persona offesa e sulla valutazione delle prove, la Corte richiama il principio per cui le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare l’affermazione di responsabilità, previo vaglio di credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca. Tale apprezzamento, rimesso al giudice di merito, è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione non manifestamente illogica. Nel caso di specie, la Corte di merito ha congruamente motivato la credibilità della persona offesa. I motivi si risolvono in una sollecitazione alla mera rivalutazione del compendio probatorio.
Sull’insussistenza della minaccia, la Corte osserva che nel delitto di tentata estorsione l’idoneità degli atti va valutata con giudizio ex ante: è irrilevante la capacità di resistenza dimostrata successivamente dalla vittima. La condotta dell’imputato, caratterizzata da una pressione psicologica idonea a coartare la libertà psichica della persona offesa, è stata correttamente qualificata come tentata estorsione. Parimenti manifestamente infondato è il motivo sulla desistenza volontaria, che postula un’autonoma determinazione dell’agente e non la ferma resistenza della vittima, la quale ha denunciato il fatto senza cedere alle minacce.
La Corte infine rigetta i motivi concernenti il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la dosimetria della pena. Il diniego è stato adeguatamente motivato con riferimento alle modalità della condotta e alla personalità del reo. La determinazione della pena nel minimo edittale, con applicazione della diminuzione massima per il tentativo, rende congrua la motivazione, non essendo richiesto uno specifico obbligo di spiegare il metodo di calcolo quando ci si attenga ai minimi.
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Nota della Redazione
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