La restituzione atti al PM per notifica nulla non è abnormità (Cass. pen., Sez. 2, n. 18163/2026)
Principi di diritto (Massima)
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell’udienza preliminare, rilevata la nullità della notificazione all’imputato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, pur ritualmente eseguita, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della notifica, trattandosi di provvedimento che non determina la stasi del procedimento e non risulta avulso dal sistema, costituendo espressione di un potere riconosciuto dall’ordinamento. La restituzione degli atti all’organo requirente, pur determinando una regressione del processo alla fase delle indagini preliminari, non integra un’ipotesi di abnormità funzionale, ricorrente soltanto quando il provvedimento imponga al pubblico ministero un adempimento che si risolva in un atto nullo rilevabile nel successivo corso del processo; al di fuori di tale ipotesi, l’organo requirente è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice, ancorché illegittimi.
Il Fatto
Il Gip presso il Tribunale di Lodi, con provvedimento del 04/12/2025, rilevava l’intervenuta notifica a un indagato del decreto ex art. 415-bis cod. proc. pen. ai sensi dell’art. 157-bis cod. proc. pen., in assenza di una previa notifica non andata a buon fine, attesa la presenza agli atti del solo verbale di identificazione dell’imputato. Dichiarava conseguentemente la nullità della notifica dell’avviso, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo la violazione dell’art. 157-bis cod. proc. pen. in combinato disposto con l’art. 161, comma 1, cod. proc. pen., sostenendo che il verbale di identificazione redatto nei confronti dell’indagato e consegnato a sue mani, con i dovuti avvisi, rappresentasse proprio il primo atto che determina l’operatività del meccanismo di cui all’art. 157-bis cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorrente, pur richiamando compiutamente la sequenza procedimentale, non aveva evidenziato l’eventuale abnorme regressione del procedimento sulla base delle considerazioni in diritto espresse, con conseguente inammissibilità del ricorso, non essendo il provvedimento impugnato annoverabile tra gli atti impugnabili nelle forme ordinarie.
La Suprema Corte ha ribadito il principio, già affermato in precedenti pronunce, secondo cui non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell’udienza preliminare, rilevata la nullità della notificazione all’imputato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, pur ritualmente eseguita, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della notifica. Tale provvedimento, infatti, non determina la stasi del procedimento e costituisce espressione di un potere riconosciuto dall’ordinamento.
La Corte ha precisato che la restituzione degli atti al pubblico ministero, pur determinando una regressione del processo, non integra un’abnormità strutturale, posto che la facoltà di restituzione è espressione di un potere conferito ex lege al giudice. Neppure è ravvisabile un’abnormità funzionale, ricorrente soltanto quando il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Al di fuori di tale ipotesi, il pubblico ministero è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice, ancorché illegittimi.
Richiamando i principi fissati dalle Sezioni Unite Toni, la Corte ha sottolineato che la regressione del procedimento non costituisce un tratto caratterizzante dell’abnormità: se l’atto del giudice è espressione di un potere riconosciutogli dall’ordinamento, si è in presenza di un regresso “consentito”, anche se i presupposti che ne legittimano l’emanazione siano stati ritenuti sussistenti in modo errato. Il potere male esercitato sfocia in atto illegittimo, ma non in atto abnorme.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore della Repubblica.
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Nota della Redazione
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