Riqualificazione giuridica nuova inammissibile nel riesame (Cass. pen. Sez. 6 n. 18828 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del riesame con il quale si deducono per la prima volta violazioni di legge inerenti all’ordinanza applicativa della misura cautelare che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso Tribunale, non risultandone traccia né dal testo dell’ordinanza impugnata, né da eventuali motivi o memorie scritte, né dalla verbalizzazione delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell’udienza camerale. In tema di misure cautelari, non è possibile prospettare in sede di legittimità motivi di censura non sollevati innanzi al Tribunale del riesame, ove essi non siano rilevabili d’ufficio. Ne consegue che la richiesta di riqualificazione del fatto da truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640-bis cod. pen.) in indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter cod. pen.), formulata solo in sede di legittimità, è inammissibile.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Caltanissetta confermava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un soggetto gravemente indiziato dei reati di cui ai capi 2) e 3) della provvisoria imputazione, riqualificata la condotta di cui all’art. 319 cod. pen. come corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 cod. pen.) e contestata la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.). La vicenda riguardava la consegna di denaro a un deputato regionale affinché favorisse l’inserimento di un’associazione in un “maxiemendamento” a una legge regionale, finalizzato all’erogazione di un contributo pubblico.
Avverso l’ordinanza veniva proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, con i quali si deduceva, tra l’altro, il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inadeguatezza di misure meno afflittive e al giudizio di proporzionalità, nonché la violazione di legge per la mancata qualificazione del fatto di cui al capo 3) come indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, reato non ostativo all’applicazione di una misura custodiale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente preso atto che, in data 3 marzo 2026, il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto nei confronti dell’indagato la misura della custodia cautelare in carcere in aggravamento ai sensi dell’art. 276 cod. proc. pen.
Esaminando i motivi secondo un criterio di logica consequenzialità, la Corte ha ritenuto inammissibile il terzo motivo, con cui si deduceva la violazione di legge per la mancata riqualificazione del reato di cui al capo 3). Dall’esame dell’ordinanza impugnata non risultava che, con la memoria del 25 febbraio 2026, fossero state sollevate dinanzi al Tribunale del riesame doglianze riguardanti il delitto contestato e, in particolare, rilievi sulla sua corretta qualificazione giuridica. Richiamando un consolidato principio di legittimità, la Corte ha ribadito che è preclusa la deduzione per la prima volta in cassazione di censure non prospettate al Tribunale del riesame, a meno che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio. A ciò si aggiungeva la sopravvenuta carenza di interesse rappresentata dal difensore, essendo il termine di fase della misura cautelare prossimo alla scadenza per quel reato.
La Corte ha poi esaminato il quarto motivo, relativo alla gravità indiziaria, ritenendolo infondato. Il Tribunale aveva fornito una motivazione congrua e non manifestamente illogica, basata su elementi quali intercettazioni, telefoniche e ambientali, pedinamenti e acquisizioni bancarie. In particolare, era stato valorizzato l’episodio videoripreso del 16 gennaio 2025, nel corso del quale l’indagato, prima della consegna della busta contenente denaro, ne verificava il contenuto e strappava un lembo della busta con il logo della propria società, eliminando potenziali tracce. Da ciò, unitamente all’identico modus operandi nell’approvvigionamento del denaro, il Tribunale aveva logicamente desunto la gravità indiziaria anche per gli altri episodi in cui la consegna non era stata documentata. La Corte ha altresì ritenuto non illogica la ricostruzione dell’accordo corruttivo, desunta dall’iniziativa del parlamentare, dall’anomalo interessamento per il buon esito della procedura e dall’assenza di rapporti dell’indagato con altri soggetti influenti.
Quanto al primo e al secondo motivo, concernenti le esigenze cautelari, la Corte li ha dichiarati inammissibili per genericità. Il Tribunale aveva ampiamente motivato la scelta della misura, desumendo le esigenze dai precedenti penali e dalla personalità dell’indagato, definita “poliedrica e fortemente spregiudicata”, nonché dal concreto pericolo di reiterazione, evidenziato dal proposito di replicare le condotte criminose e di costituire altre associazioni per ottenere contributi pubblici. La Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione di proporzionalità degli arresti domiciliari, considerata la gravità del reato di cui all’art. 318 cod. pen. e la scarsa incidenza di una misura interdittiva, non essendo l’indagato formale destinatario di contributi o controparte negoziale della P.A.
In conclusione, la Corte ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e disponendo gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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