Patteggiamento, ricorso per cassazione ammesso solo nei casi tassativi (Cass. pen. Sez. II n. 22143 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per i motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ovvero quelli attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. La denuncia di erronea qualificazione giuridica è deducibile solo nei casi di errore manifesto e di qualificazione palesemente eccentrica, che emergano con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità rispetto al contenuto del capo di imputazione. La verifica va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso. Ne consegue l’inammissibilità delle censure che prospettino errori valutativi in diritto non evidenti dal testo del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha applicato agli imputati la pena concordemente richiesta dalle parti, in relazione ai reati di cui agli artt. 110-628 e 110-582 cod. pen. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione.
Con i ricorsi si deduce l’erronea qualificazione del fatto e, per uno solo dei ricorrenti, il mancato accertamento dell’espressione della volontà dell’imputato. La questione giunge così davanti alla Corte di cassazione, chiamata a verificare l’ammissibilità delle censure alla luce del perimetro normativo del patteggiamento.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il thema decidendum è dunque circoscritto a queste sole censure.
Quanto all’erronea qualificazione del fatto, la Corte precisa che essa è ritualmente deducibile solo nei casi di errore manifesto e di qualificazione palesemente eccentrica, che emergano con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità rispetto al contenuto del capo di imputazione. Ne deriva l’inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato.
La verifica, aggiunge la Corte, deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso, secondo il principio affermato da Sez. 3, n. 23150 del 2019, da Sez. 2, n. 14377 del 2021, da Sez. 6, n. 25617 del 2020 e, anche prima dell’inserimento del comma 2-bis nel corpo dell’art. 448 cod. proc. pen., da Sez. 3, n. 46373 del 2017 e da Sez. 7, n. 39600 del 2015.
Rispetto a tali principi, le censure sul punto si rivelano del tutto generiche e, quindi, non consentite. Manifestamente infondata è poi l’ulteriore doglianza relativa al difetto di espressione della volontà, poiché dal verbale risulta la presenza dell’imputato in videocollegamento e la richiesta dei difensori muniti di procura speciale di definire il procedimento ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.: i riferimenti della sentenza agli “imputati” ricomprendono dunque anche la posizione del ricorrente, rappresentato dal procuratore speciale.
I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con definizione del procedimento senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, liquidata equitativamente in ragione dei profili di colpa emergenti dall’impugnazione.
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Nota della Redazione
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