Calunnia esclusa se il disconoscimento della firma è del solo difensore (Cass. pen. Sez. VI n. 22412 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il disconoscimento di una scrittura privata nel giudizio civile, ai sensi dell’art. 214 cod. proc. civ., integra l’elemento materiale del delitto di calunnia solo quando la parte non si limiti a esercitare quel potere in termini espliciti e formali, ma aggiunga incolpazioni di un reato contro la fede pubblica idonee ad attivare un procedimento penale. L’atto giudiziario che reca la falsa accusa deve però essere sottoscritto personalmente dall’imputato: il disconoscimento operato dal solo difensore difetta del carattere della personalità e non è qualificabile come denuncia ai sensi dell’art. 368 cod. pen. Non integra calunnia la denuncia di un fatto non riconducibile ad alcuna norma incriminatrice, neppure quando il denunciante vi attribuisca un preciso nomen iuris. Dopo l’abrogazione del falso in scrittura privata a opera del d.lgs. n. 7 del 2016, la relativa condotta non può formare oggetto di falsa incolpazione; né è configurabile la calunnia quando il reato ipotizzato sia la cd. truffa processuale, mancando l’atto di disposizione patrimoniale.
Il Fatto
Il ricorrente era stato rinviato a giudizio per il reato di calunnia. Secondo l’accusa, nell’atto di opposizione a un decreto ingiuntivo egli avrebbe incolpato il proprio commercialista, sapendolo innocente, di truffa e di falso in scrittura privata: avrebbe cioè sostenuto che il professionista aveva fatto uso di una ricognizione di debito della quale il ricorrente disconosceva la sottoscrizione, per ottenere il pagamento di compensi in realtà già corrisposti.
Il Tribunale lo aveva dichiarato colpevole e condannato alla pena sospesa. La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo quattro motivi, tra cui l’inosservanza dell’art. 129 cod. proc. pen. e dell’art. 157 cod. pen. per la mancata declaratoria della prescrizione, e censure sulla qualificazione giuridica del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato d’ufficio la corretta qualificazione giuridica del fatto. Ha ricordato che tale verifica rientra tra le questioni decidibili ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen., purché l’impugnazione non sia inammissibile e non servano accertamenti di fatto, richiamando Sez. II n. 17235 del 17.01.2018.
I giudici di merito avevano accertato che l’imputato, nell’atto di opposizione, aveva disconosciuto ai sensi dell’art. 214 cod. proc. civ. la sottoscrizione della ricognizione di debito azionata dalla controparte. La Corte ha però rilevato che il disconoscimento della scrittura privata integra la denuncia solo se la parte aggiunge incolpazioni di reati contro la fede pubblica idonee ad attivare un procedimento penale, richiamando Sez. VI n. 7643 del 2009 e Sez. VI n. 1974 del 1992. Tali pronunce precisano tuttavia che l’atto deve essere sottoscritto dall’imputato: il disconoscimento operato dal solo difensore, come nel caso di specie, difetta del carattere della personalità e non integra il reato.
La Corte ha aggiunto che la denuncia era sin dall’origine inidonea a determinare l’avvio di indagini, perché l’incolpazione aveva a oggetto un fatto non previsto dalla legge come reato. Non integra calunnia la denuncia di un fatto non riconducibile ad alcuna norma incriminatrice, anche quando il denunciante gli attribuisca un preciso nomen iuris, secondo Sez. VI n. 30981 del 2023, Sez. VI n. 34825 del 2009 e Sez. VI n. 10125 del 1997: la calunnia è falsa incolpazione di reati effettivi, non di reati putativi.
Il delitto di falso in scrittura privata di cui all’art. 485 cod. pen. è stato abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 7 del 2016 e non può più formare oggetto di falsa incolpazione: la condotta è ora illecito punito con sanzione pecuniaria civile. Nella stessa direzione la Corte ha richiamato Sez. VI n. 30775 del 2020, che in analoga fattispecie annullò senza rinvio. Quanto alla truffa processuale, essa non è configurabile per difetto dell’atto di disposizione patrimoniale, trattandosi di esplicazione del potere giurisdizionale, secondo Sez. II n. 48541 del 2022 e le altre pronunce citate; né può ipotizzarsi l’art. 374-bis cod. pen., che sanziona solo condotte di falsità ideologica.
La condotta contestata non è dunque astrattamente sussumibile nelle fattispecie invocate. La sentenza è stata annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
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Nota della Redazione
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