Differimento pena per grave infermità: necessaria la perizia sulla compatibilità (Cass. pen. Sez. I n. 22441 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di differimento facoltativo della pena per grave infermità ex art. 147, comma 1, n. 2, cod. pen., la valutazione di compatibilità delle condizioni di salute con il regime detentivo deve essere effettuata in concreto, accertando non la sola astratta idoneità dei presidi sanitari disponibili, ma l’effettivo accesso alle cure praticabili e la loro concreta adeguatezza in via attuale, e non pro-futuro. Il giudice che abbia acquisito elementi clinici tali da far dubitare dell’incompatibilità del quadro patologico con la detenzione intramuraria, e che non li ritenga esaustivi, deve attivarsi per approfondire la questione disponendo, ove necessario, la perizia, acquisendo gli elementi tecnici secondo le regole dell’istruttoria. La decisione sul beneficio impone inoltre un effettivo bilanciamento tra pericolosità del condannato ed esigenze di cura, non esaustivo nella mera enunciazione dei reati in espiazione.
Il Fatto
Il ricorrente, in espiazione pena per reati commessi nel 2014, ha chiesto il differimento facoltativo della pena per grave infermità ex art. 147, comma 1, n. 2, cod. pen., anche nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, legge n. 354 del 1975. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 6 novembre 2025, ha rigettato la richiesta, rilevando che non emergono accertamenti o cure non erogabili in ambiente murario, nemmeno mediante traduzione in presidi esterni. La difesa ha proposto ricorso per cassazione per contraddittorietà della motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama i principi consolidati in materia di artt. 146 n. 3 e 147 n. 2 cod. pen. e dell’art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. Il differimento è obbligatorio in presenza di malattia in fase così avanzata da non rispondere più ai trattamenti disponibili; è facoltativo quando il condannato è affetto da grave infermità fisica tale da non consentire in carcere adeguate cure o da rendere l’espiazione contraria al diritto alla salute e al senso di umanità della pena.
La Corte ribadisce, richiamando Sez. I n. 37062 del 9/4/2018 e Sez. I n. 49621 del 2023, che il giudice deve effettuare un bilanciamento tra istanze sociali e condizioni di salute, valutando sia l’astratta idoneità dei presidi sia la concreta adeguatezza delle cure assicurabili nella situazione specifica, con riferimento alle ripercussioni del regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico. La valutazione va condotta in concreto, secondo il richiamo a Corte cost. n. 134 del 1984.
Nel caso specifico, osserva la Corte, è la stessa relazione sanitaria riportata nell’ordinanza ad attestare che il ricorrente necessiterebbe di presa in carico presso i servizi territoriali, non eseguibile in istituto, e che la visita fisiatrica, richiesta dal 6 luglio 2024, non è stata ancora effettuata. A fronte di tali dati, il Tribunale avrebbe dovuto approfondire la questione disponendo la perizia, secondo la traccia di cui all’art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen. (Sez. III n. 5934 del 17/12/2014): le indagini medico-legali richiedono elementi tecnici non propri del comune sapere, da acquisirsi secondo le regole dell’istruttoria.
La Corte rileva inoltre che la motivazione è carente sul bilanciamento tra pericolosità e esigenze di cura: l’ordinanza enuncia i reati, anche gravi, senza però compararli con le patologie. Accoglie quindi il ricorso per quanto di ragione, annulla l’ordinanza e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma, perché colmi le lacune motivazionali alla luce dei principi enunciati.
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Nota della Redazione
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