Sequestro preventivo e sindacato di legittimità: ricorso generico inammissibile (Cass. pen. Sez. V n. 22544 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, nozione che ricomprende gli errores in iudicando e in procedendo nonché i soli vizi motivazionali così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante, inesistente o meramente apparente, perché privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Nel giudizio di legittimità sulla misura cautelare reale, la censura che si limiti ad affermazioni assertive, senza confrontarsi con le argomentazioni del provvedimento impugnato, è inammissibile per genericità. La verifica sulla pertinenzialità della somma e sulla sua sproporzione rispetto alle capacità reddituali rientra nella valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità quando sorretta da motivazione adeguata.
Il Fatto
Il Tribunale di Cosenza, Sezione per il riesame delle misure cautelari reali, ha rigettato l’istanza proposta ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen. avverso il decreto di convalida del sequestro preventivo d’urgenza disposto dal pubblico ministero su una ingente somma di danaro in contanti rinvenuta nella disponibilità dell’indagato. Il sequestro era stato adottato in relazione a plurime ipotesi di reato, tra cui frode processuale, falsa documentazione medica, tentata truffa aggravata e concorso in indebita percezione di erogazioni pubbliche.
La vicenda cautelare origina da una segnalazione dei giudici del lavoro, che avevano rilevato la presenza sistematica di documentazione medica falsa in numerosi procedimenti previdenziali. All’indagato erano stati applicati gli arresti domiciliari e, all’esito di perquisizione, erano stati rinvenuti il contante e documenti sanitari falsi. Avverso l’ordinanza del riesame il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla premessa processuale: il ricorso contro ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge. Tale nozione comprende gli errores in iudicando e in procedendo e i soli vizi motivazionali così radicali da rendere il provvedimento meramente apparente, privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. A sostegno richiama le Sezioni Unite n. 25932 del 2008, Ivanov, e le Sezioni Unite n. 5876 del 2004, Bevilacqua, oltre a Sez. U n. 33451 del 2014, Repaci.
Sul primo motivo — che denunciava la qualificazione del sequestro come diretto anziché per equivalente e l’assenza di prova del nesso di pertinenzialità — la Corte rileva la radicale genericità. Il provvedimento del Tribunale aveva ritenuto sussistenti il fumus boni iuris, il periculum in mora e il nesso di pertinenzialità, desunto dalle modalità di occultamento del danaro, trovato in contanti, in banconote di vario taglio e insieme alla documentazione falsa. La difesa non ha considerato che il sequestro era stato disposto anche per gli altri reati contestati e ai fini della confisca per sproporzione.
Quanto al secondo motivo, relativo alla proporzionalità e alla gradualità del sequestro, il ricorrente invoca i principi delle Sezioni Unite n. 13783 del 2024, Massini, secondo cui, in caso di concorso di persone, la confisca va disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto da lui conseguito. La Corte giudica il richiamo meramente evocativo e disallineato: la somma è stata rinvenuta nella disponibilità del solo ricorrente, in contanti e unitamente a documentazione sanitaria falsa.
Il Tribunale aveva inoltre motivato il rigetto della riduzione del sequestro osservando che solo all’esito delle indagini potevano essere chiariti l’entità del profitto e del danno. Il ricorso è pertanto inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ravvisandosi profili di colpa.
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Nota della Redazione
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