Autoriciclaggio e prescrizione nel concordato in appello: irrilevanza dei fatti non emersi (Cass. pen. Sez. VI n. 22604 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione avverso la sentenza di patteggiamento pronunciata in appello a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen., la prescrizione maturata anteriormente alla sentenza d’appello è rilevabile d’ufficio solo a condizione che i relativi presupposti emergano dalla stessa sentenza impugnata, non essendo consentiti accertamenti di fatto in sede di legittimità. Le statuizioni sulla provvisionale in favore della parte civile non sono impugnabili per cassazione, perché insuscettibili di passare in giudicato e destinate ad essere superate dalla decisione definitiva sul risarcimento. Il delitto di autoriciclaggio non si consuma con il semplice versamento del profitto del reato presupposto su conto corrente intestato allo stesso autore, occorrendo il successivo trasferimento a terzi o l’investimento in strumenti finanziari o attività economiche, che segna l’inizio del termine prescrizionale.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Milano che, in accoglimento di concordato con il Pubblico ministero ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha confermato la condanna per peculato, falso materiale in atto pubblico, falso in bilancio e autoriciclaggio, rideterminando la pena nei termini convenuti tra le parti.
Il ricorso articola due motivi: il difetto di motivazione sul motivo d’appello, non rinunciato, relativo alla congruità della provvisionale concessa alla parte civile; e la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione di una parte dei reati di autoriciclaggio, per decorso del termine, quantunque prorogato, già al momento della pronuncia della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato non consentito e privo di interesse ad impugnare. La Corte ribadisce che le statuizioni del giudice di merito in tema di provvisionale non sono impugnabili per cassazione, per la loro natura di provvedimenti insuscettibili di passare in giudicato e destinati ad essere superati dalla decisione finale sul diritto al risarcimento e sulla liquidazione di esso, richiamando Sez. U, n. 2246 del 1990. Nel caso concreto, la rinuncia ai motivi di gravame sull’affermazione di colpevolezza ha reso definitiva anche la condanna agli effetti civili, così escludendo ogni obbligo di motivazione sul punto.
Il secondo motivo è giudicato generico. La Corte muove dal principio secondo cui il delitto di autoriciclaggio non si realizza con il semplice versamento del profitto su conto corrente intestato allo stesso autore del reato presupposto, perché tale deposito non integra attività “economica” o “finanziaria” secondo l’art. 2082 cod. civ. e l’art. 106 T.U. bancario, né è condotta idonea ad occultare la provenienza delittuosa del denaro, richiamando Sez. II n. 33074 del 2016.
Ne deriva che il momento di consumazione del reato, dal quale decorre il termine per la prescrizione, coincide con il trasferimento delle somme ad altri soggetti o con l’investimento in strumenti finanziari o attività economiche. Il ricorso, però, non indica in modo adeguato il dato temporale decisivo: per ritenere prescritte le condotte di autoriciclaggio, gli investimenti sarebbero dovuti intervenire nel ristretto arco temporale tra il 30 dicembre 2015 e il 20 gennaio 2016. Si tratterebbe di accertamenti in fatto, non consentiti in sede di legittimità.
Il principio è ulteriormente precisato con riguardo al concordato in appello con rinuncia ai motivi diversi dal trattamento sanzionatorio: in tale ipotesi è sì possibile rilevare la prescrizione maturata anteriormente alla sentenza d’appello, ma a condizione che i relativi presupposti emergano dalla stessa sentenza impugnata, secondo Sez. U, n. 19415 del 2023.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità. L’imputato è inoltre condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
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Nota della Redazione
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