Ricorso inammissibile se manca procura speciale per consenso a pena sostitutiva (Cass. pen. Sez. III n. 23911 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive, il consenso dell’imputato alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria deve essere prestato personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Nel giudizio d’appello la disciplina applicabile è quella vigente al momento dell’emissione del provvedimento impugnato, in forza del principio tempus regit actum. La richiesta avanzata dal difensore privo di procura speciale è pertanto inammissibile. L’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi preclude il rilievo della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
Il Fatto
La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado dal tribunale per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: la mancata prova dell’effettiva corresponsione delle retribuzioni, il diniego delle attenuanti generiche e il rigetto della richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.
Il difensore ha inoltre eccepito l’intervenuta prescrizione dei reati. La questione centrale attiene alla possibilità di scrutinare in appello la domanda di sostituzione della pena in assenza di procura speciale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, i modelli DM 10, formati secondo il sistema informatico UNIEMENS, integrano piena prova dell’effettiva corresponsione delle retribuzioni: si tratta di dichiarazioni generate dal sistema informatico dell’INPS ma formate sui dati forniti dallo stesso contribuente. La Corte richiama sul punto l’orientamento di legittimità (Sez. III n. 28672 del 2020).
Il secondo motivo è stato ritenuto generico, per l’assenza di specificazioni sulle ragioni dell’invocata applicazione delle attenuanti generiche. La loro esclusione, motivata con la gravità dei fatti e l’assenza di elementi positivi, è conforme all’indirizzo per cui il diniego può essere fondato sull’assenza di circostanze di segno positivo, non essendo più sufficiente il solo stato di incensuratezza dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. (Sez. I n. 39566 del 2017).
Sulla conversione della pena, la Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 545-bis cod. proc. pen., nella versione vigente sino all’entrata in vigore del d.lgs. n. 31/2024, richiedeva il consenso dell’imputato o di un procuratore speciale. Il legislatore del 2024 ha dettato una disciplina specifica per il giudizio d’appello, inserendo il comma 1-bis nell’art. 598-bis cod. proc. pen., che richiede il consenso espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale.
Poiché la sentenza di primo grado è stata emessa il 3.10.2024, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 31/2024, la sostituzione richiedeva il consenso dell’imputato o del difensore munito di procura speciale. Il difensore ne era privo e il punto non è stato confutato in ricorso. La Corte richiama il principio del tempus regit actum, secondo cui, in caso di successione di discipline non regolate da norme transitorie, rileva il momento di emissione del provvedimento impugnato (Sez. Un. n. 27614 del 2007).
Infine, la prescrizione, maturata successivamente alla sentenza impugnata, non può essere rilevata: l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. Un. n. 32 del 2000). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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