Ricorso per cassazione aspecifico se riproduce i motivi d’appello (Cass. pen. Sez. II n. 25068 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre i motivi già presentati alla corte d’appello, poiché in tal caso i motivi risultano ripetitivi, aspecifici e soltanto apparenti. Essi non assolvono la funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata, come prescritto dall’art. 581, lett. d), cod. proc. pen., in relazione all’art. 591, lett. c), cod. proc. pen.. Il ricorso è inoltre inammissibile quando omette di confrontarsi con il testo della decisione e formula censure del tutto gratuite e inconsistenti. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma equitativamente determinata in favore della cassa delle ammende.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 24.11.2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Cosenza nei confronti dell’imputato per il reato di truffa. Avverso tale decisione la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Il ricorrente lamenta il diniego della causa di esclusione della colpevolezza di cui all’art. 131-bis cod. pen., nonché la mancata applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi previste dagli artt. 53 e 58 legge n. 689/1981. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi. Sotto il primo profilo, rileva che il ricorso attribuisce alla corte di merito alcune frasi che costituivano, in realtà, soltanto la sintesi dei motivi d’appello: ne deriva che la denunciata contraddizione tra argomentazione e decisione non sussiste, poiché le frasi richiamate non appartengono al ragionamento giustificativo della sentenza impugnata.
Nel merito, i motivi sono privi della specificità prescritta dall’art. 581, lett. d), cod. proc. pen., in relazione all’art. 591, lett. c), cod. proc. pen., perché costituiscono sostanzialmente la riproduzione dei motivi già sottoposti alla corte d’appello. In tale ipotesi i motivi sono ripetitivi, aspecifici e, in definitiva, soltanto apparenti, giacché omettono di svolgere la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Sul punto la Corte richiama i propri precedenti: Sez. 6, n. 20377 del 2009; Sez. 5, n. 28011 del 2013; Sez. 2, n. 11951 del 2014.
La Corte aggiunge che i motivi non si confrontano con il testo della decisione, con cui la corte territoriale ha fornito risposta congrua a ogni doglianza. Per negare il beneficio dell’art. 131-bis cod. pen., i giudici di merito hanno valorizzato l’intensità del dolo, l’entità dell’importo sottratto e la personalità dell’imputato, desunta dai numerosi precedenti penali. Su tali aspetti il ricorso non ha interloquito, se non con affermazioni gratuite e inconsistenti.
Analogamente, quanto alla mancata applicazione delle pene sostitutive, il ricorso sostiene che la corte avrebbe abdicato al proprio dovere di valutazione trincerandosi dietro un generico riferimento ai precedenti penali. Si tratta di circostanza non riscontrabile nella motivazione, che evidenzia invece la mancanza della relativa istanza in primo grado e la genericità dell’istanza formulata in appello, priva di procura speciale. Il motivo è pertanto completamente aspecifico e costituisce un atto eccentrico rispetto al decisum.
All’inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa, al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, equitativamente fissata.
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Nota della Redazione
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