Reddito di cittadinanza, nessuna retroattività della lex mitior dopo l’abrogazione (Cass. pen. Sez. VII n. 25188 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’abrogazione del delitto di indebita erogazione del reddito di cittadinanza, disposta con decorrenza dall’01.01.2024, nel far salva l’applicazione delle sanzioni penali per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della lex mitior altrimenti operante ex art. 2, comma secondo, cod. pen. Tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza. La salvezza si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione riferita ai benefici introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza, assicurando la tutela penale fino a quando sia possibile continuare a fruire del beneficio soppresso.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Campobasso ha confermato la condanna pronunciata dal tribunale per il reato di cui all’art. 7, comma 2, d.l. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019.
Il ricorso articola quattro motivi: la violazione dell’art. 2, comma secondo, cod. pen. in tema di lex mitior; il vizio di violazione di legge sulla pena applicata nel minimo con riduzione per le generiche; la mancata applicazione della speciale tenuità del fatto; la mancata valutazione della inoffensività in concreto.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile. La Corte ribadisce che l’abrogazione del delitto di cui all’art. 7 d.l. n. 4/2019, disposta dall’art. 1, comma 318, legge n. 197/2022, fa salva l’applicazione delle sanzioni penali per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della disciplina.
La deroga al principio di retroattività della lex mitior, altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen., è sorretta da una plausibile giustificazione e non presenta profili di irragionevolezza. La Corte sottolinea che la salvezza assicura la tutela penale dell’indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruirne.
Il percorso argomentativo si completa nel coordinamento cronologico tra la soppressione del beneficio e la nuova incriminazione di cui all’art. 8 d.l. n. 48/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 85/2023, riferita agli analoghi benefici introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza. La Corte richiama sul punto Sez. 3, n. 7541 del 24.01.2024.
Il secondo motivo è inammissibile per difetto di interesse: la pena è stata applicata nel minimo con riduzione per le generiche ritenute nella massima estensione. La censura sulla dosimetria presuppone la sussistenza del reato e introduce una critica sull’offensività estranea al motivo, quindi nuova e valutativa.
Il terzo motivo è tardivo. La speciale tenuità del fatto non è richiamata nel riepilogo dei motivi di gravame e la censura è proposta per la prima volta in cassazione. La Corte ricorda l’onere di specifica contestazione del riepilogo contenuto nella sentenza impugnata, richiamando Sez. 2, n. 31650 del 03.04.2017. Il quarto motivo, sulla inoffensività in concreto, è parimenti non richiamato nel riepilogo e meramente rivalutativo del merito.
Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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