Ne bis in idem cautelare e reato associativo permanente: confronto tra incolpazioni (Cass. pen. Sez. IV n. 25248 del 04.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ne bis in idem cautelare in materia di reati associativi, il giudice del riesame, investito dell’eccezione, deve confrontare le due incolpazioni cautelari, essendo quella che ha sorretto la prima misura divenuta irrevocabile il solo termine di riferimento per stabilire l’ambito di estensione spaziale e cronologica dei sodalizi. A tal fine, se non ha la disponibilità degli atti del diverso procedimento, deve acquisirli. È irrilevante, in senso opposto, la modifica dell’imputazione operata dal pubblico ministero in sede di udienza preliminare, stante l’autonomia del procedimento incidentale de libertate rispetto a quello principale fino alla sentenza di primo grado, che sola esplica efficacia anche sul processo cautelare ai sensi dell’art. 300 cod. proc. pen. La verifica va condotta secondo il criterio dell’identità storico-naturalistica del fatto, accertando in concreto se il secondo titolo riguardi un segmento temporale realmente ulteriore e fattualmente autonomo della condotta partecipativa permanente, ovvero una diversa veste formale del medesimo fatto.
Il Fatto
Il G.i.p. presso il Tribunale di Roma aveva respinto la richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata dalla Procura nei confronti dell’indagato, ritenendo sussistente un’ipotesi di ne bis in idem cautelare: per il medesimo reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 era già stata emessa misura in altro procedimento, con titolo divenuto irrevocabile per mancata impugnazione del pubblico ministero.
Il Tribunale del riesame, in accoglimento dell’appello cautelare della Procura, aveva applicato la misura. Il Collegio ha fondato la diversità dei presupposti sull’intervenuta modifica dell’imputazione in sede di udienza preliminare, che aveva circoscritto temporalmente la contestazione associativa. Il ricorrente ha dedotto violazione del divieto di bis in idem e, in via subordinata, carenza di gravità indiziaria, erronea qualificazione e inattualità delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il primo motivo e lo dichiara fondato, assorbendo le ulteriori doglianze: la sussistenza o meno del reato associativo e la sua scrutinabilità in punto di gravità indiziaria refluiscono anche sulle esigenze cautelari, quanto meno sotto il profilo della gravità complessiva del fatto.
Il Tribunale capitolino è incorso in un errore metodologico. A fronte di un’eccezione di ne bis in idem cautelare, il suo compito primario era confrontare le due incolpazioni cautelari — sulla prima essendosi consolidato il giudicato cautelare — per interpretarne il tenore e stabilire l’ambito di estensione spaziale e cronologica dei due sodalizi. Se non aveva la disponibilità degli atti del diverso procedimento, doveva acquisirli.
Rileva la Corte che il termine di riferimento è l’incolpazione cautelare che ha portato all’emissione della prima misura, non la modifica dell’imputazione operata dal pubblico ministero in udienza preliminare. Il procedimento incidentale de libertate è autonomo rispetto a quello principale fino alla sentenza di primo grado, che sola esplica efficacia sul processo cautelare a norma dell’art. 300 cod. proc. pen.
Il giudice del rinvio dovrà verificare, guardando in concreto agli atti del precedente procedimento e ai fatti ivi contestati nella loro scansione temporale, se la seconda ordinanza riguardi un segmento realmente ulteriore e fattualmente autonomo della condotta partecipativa permanente, oppure una diversa veste formale del medesimo fatto. Il criterio è quello dell’identità storico-naturalistica del fatto, fissato dalle Sezioni Unite n. 34655 del 28.06.2005, Donati, e ribadito nella prospettiva dell’idem factum dalla Corte costituzionale n. 200/2016.
Nei reati associativi la verifica è più concreta: occorre valutare identità o differenza della compagine, ruoli apicali, ambito territoriale, sfera di interessi, programma criminoso e canali di approvvigionamento. Non sono decisivi, da soli, i mutamenti nei ruoli individuali, il diverso numero dei partecipi o una difformità temporale solo parziale, perché compatibili con la natura permanente del reato. L’ordinanza è annullata con rinvio al Tribunale di Roma, Sezione Riesame.
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Nota della Redazione
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