Sequestro preventivo della patente nautica: fumus e periculum non sindacabili nel merito (Cass. pen. Sez. VI n. 25553 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è esperibile, a norma dell’art. 325 cod. proc. pen., unicamente per violazione di legge, restando estranea al sindacato di legittimità ogni valutazione sulla sufficienza e sulla concludenza del quadro indiziario. Il giudice del riesame che motivi in modo congruo sull’attualità e sulla consistenza del fumus delicti e sul periculum in mora adempie all’obbligo di cui agli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen. È pertanto inammissibile il ricorso che si risolva in una generica rilettura degli elementi indiziari già esaminati dal Tribunale.
Il Fatto
Il Tribunale di Palermo, investito di istanza di riesame nell’interesse di un indagato, ha confermato il decreto di sequestro preventivo con cui il GIP aveva assoggettato a vincolo la patente nautica del ricorrente, in relazione ai reati di corruzione, falso in atto pubblico e falsa attestazione.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione dolendosi della mancanza di motivazione sui vizi genetici del decreto, sulla prova dell’accordo corruttivo e sulla consapevolezza del beneficiario, nonché dell’insufficienza della motivazione sul periculum in mora. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La vicenda corruttiva ricostruita dal provvedimento impugnato ruota attorno a un accordo tra pubblici ufficiali dell’Ufficio della motorizzazione civile e titolari di autoscuole, volto a garantire a vari candidati il superamento dell’esame per la patente nautica mediante anticipazione dei quesiti e omesso sostenimento delle prove.
Quanto all’attuale ricorrente, il Tribunale ha rilevato che egli era assente il giorno dell’esame e fu inserito in via postuma nel verbale, con macroscopiche anomalie nello svolgimento delle prove teoriche e di carteggio. Di qui il rigetto della tesi del beneficiario inconsapevole del patto corruttivo.
La Corte ribadisce che, in materia di misure cautelari reali, opera il noto limite di ricorribilità della violazione di legge. Entro tale perimetro la censura sul fumus delicti è manifestamente infondata, poiché il ricorrente oppone alla motivazione del Tribunale una inammissibile e generica rilettura del quadro indiziario.
Del pari generica è la doglianza sul periculum in mora, avendo l’ordinanza individuato l’incensurabile pericolo — correlato alla libera disponibilità della patente falsamente conseguita — di favorire ulteriori condotte illecite o di protrarre nel tempo gli effetti dell’illecito, nonché la confiscabilità della patente ai sensi dell’art. 240, comma 1, cod. pen.
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Nota della Redazione
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