Attenuanti sollecitate solo oralmente in appello: silenzio non vizia la sentenza (Cass. pen. Sez. II n. 25565 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere-dovere del giudice di appello di applicare anche d’ufficio le circostanze attenuanti, ai sensi dell’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., può essere sollecitato dalla parte anche in sede di conclusioni, ma a condizione che la richiesta sia specifica e rechi un preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei al suo accoglimento. Una richiesta meramente di stile, priva di ogni ancoraggio a circostanze concrete, non determina alcun obbligo di motivazione in capo al giudice dell’appello. Il correlativo silenzio della sentenza non integra il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Le condizioni fattuali poste a fondamento della richiesta non possono essere introdotte per la prima volta nel ricorso per cassazione.
Il Fatto
Due imputati impugnano con ricorsi congiunti la sentenza del 19.11.2025 della Corte di appello di Roma, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma per il delitto di rapina aggravata. Con un unico atto deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., lamentando l’omessa pronuncia su due richieste difensive avanzate nel corso della discussione orale davanti al giudice dell’appello: l’applicazione dell’attenuante della minima partecipazione di cui all’art. 114 cod. pen. e quella della lieve entità di cui all’art. 628, secondo comma, cod. pen., come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024. La difesa sostiene di avere indicato a sostegno elementi di fatto concreti: il ruolo marginale di uno dei ricorrenti, l’assenza di violenza effettiva, l’immediato recupero della refurtiva, l’esiguità della somma, la giovane età e l’incensuratezza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione tratta congiuntamente i motivi, essendo entrambi sorretti dalla medesima censura, e li dichiara inammissibili. Il Collegio muove dal principio consolidato secondo cui il potere-dovere del giudice di appello di applicare anche d’ufficio benefici di legge e attenuanti può essere sollecitato dalla parte anche in sede di conclusioni, ma a condizione che la richiesta sia specifica e rechi un preciso riferimento a dati di fatto idonei al suo accoglimento, tali da porre il giudice nella condizione di confrontarsi con essi in motivazione (richiamate Sez. III n. 10085 del 21.11.2019, dep. 2020, G., Rv. 279063-02 e Sez. IV n. 29538 del 28.05.2019, Calcinoni, Rv. 276596-02).
Su questa base, la Corte afferma che una richiesta meramente di stile, priva di riferimenti a circostanze di fatto specifiche, non genera alcun obbligo di motivazione; il silenzio della sentenza non integra quindi il vizio di motivazione e il motivo è manifestamente infondato.
Applicando tale regola al caso concreto, il Collegio rileva che i requisiti di specificità non ricorrono. Il verbale d’udienza del 19.11.2025, in atti, smentisce la ricostruzione dei ricorrenti: il difensore, nelle conclusioni, si è limitato a riportarsi ai motivi di appello chiedendone l’accoglimento e a richiedere in via meramente subordinata l’applicazione della clemenza di cui all’art. 114 cod. pen. e dell’attenuante di lieve entità, senza svolgere alcuna specificazione in ordine agli elementi di fatto descritti solo nel ricorso per cassazione. Si trattava dunque di un’istanza generica e indeterminata, priva del necessario ancoraggio a circostanze puntuali e come tale inidonea a sollecitare il potere officioso.
La Corte esamina anche il profilo relativo all’attenuante del danno di speciale tenuità di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., negando rilievo a censure sul punto: tale attenuante non risulta devoluta con motivi di appello né sollecitata in sede di discussione, con conseguente interruzione della catena devolutiva. Nel giudizio di legittimità il ricorso per motivi concernenti statuizioni di primo grado non devolute al giudice d’appello è inammissibile, poiché su quei punti la sentenza di primo grado ha acquistato efficacia di giudicato (richiamate Sez. III n. 2343 del 28.09.2018, dep. 2019, Di Fenza, Rv. 274346 e, in precedenza, Sez. V n. 4712 del 13.01.1982, Carrieri, Rv. 153578-01 e Sez. IV n. 2654 del 21.10.1983, Norrito, Rv. 163291-01).
La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
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Nota della Redazione
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