Continuazione in executivis: aumenti per reati satellite da motivare singolarmente (Cass. pen. Sez. I n. 25743 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il giudice che determina la pena complessiva deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e calcolare e motivare in modo distinto l’aumento per ciascuno dei reati satellite. Il medesimo principio opera quando la continuazione è applicata in sede esecutiva. Il giudice dell’esecuzione, titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri degli artt. 132 e 133 cod. pen., è tenuto a motivare non solo la scelta della pena base, ma anche l’entità dei singoli aumenti ex art. 81, secondo comma, cod. pen., rendendo possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito. Una quantificazione forfettaria, priva dell’indicazione delle singole condotte e del calcolo dei rispettivi incrementi, viola il dovere di motivazione e il principio di proporzionalità, anche con riguardo al mutato rapporto tra reato più grave e reati satellite.
Il Fatto
Il G.i.p. del Tribunale di Modena, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione avanzata dal condannato in relazione a reati giudicati con più sentenze irrevocabili. Il giudice ha individuato quale reato più grave quello accertato con la sentenza del Tribunale di Modena del 28.2.2024 e, muovendo da una pena base ridotta per il rito, ha aumentato la pena complessiva, rideterminandola in una misura determinata.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore, articolando tre motivi: l’erronea applicazione del meccanismo di computo dell’aumento, l’illegittimità dell’aumento applicato per i reati satellite in quanto superiore a quello fissato in cognizione, e il vizio di motivazione meramente apparente sulla misura dell’aumento.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene infondati i primi due motivi. Sul primo osserva che l’art. 671, comma 2, cod. proc. pen. richiede soltanto che il giudice dell’esecuzione ridetermini la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza, e nel caso concreto l’aumento praticato è rimasto inferiore a tale limite. Sul secondo rileva che, pur essendo stata dedotta l’applicazione di un aumento superiore a quello determinato in cognizione, l’aumento complessivo non risulta superiore a quello applicato in sede di cognizione, non sussistendo quindi alcuna violazione di legge.
È invece fondato il terzo motivo. Il giudice dell’esecuzione, dopo aver ravvisato la continuazione e individuato la violazione più grave, ha applicato un aumento per i reati di cui alla sentenza del G.u.p. del Tribunale di Modena del 14.4.2025 senza enunciare gli elementi posti a fondamento di quella misura né indicare i singoli aumenti per ciascun reato. Si tratta di una quantificazione forfettaria, che non argomenta in termini effettivi sul rispetto del principio di proporzionalità, dovendo i singoli aumenti corrispondere alla valutazione della gravità dei singoli episodi unificati (v. Sez. U, n. 40983 del 21/6/2018, Giglia, Rv. 273750).
La Corte richiama il principio per cui, in tema di reato continuato, il giudice deve calcolare e motivare l’aumento in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/6/2021, Pizzone, Rv. 282269) e ne afferma l’operatività anche in sede esecutiva, dove il giudice è tenuto a motivare l’entità dei singoli aumenti ex art. 81, comma secondo, cod. pen., per rendere possibile un controllo effettivo (Sez. I, n. 800 del 7/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216; Sez. I, n. 17209 del 25/5/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316).
La Corte sottolinea che, una volta mutato il reato più grave per effetto del riconoscimento della continuazione in executivis, cambia anche il rapporto proporzionale con i reati satellite, con la conseguente necessità di una nuova e autonoma valutazione degli incrementi. Il valore ponderale attribuito a ciascun reato concorre a determinare un trattamento sanzionatorio razionale, la cui giustificazione va resa conoscibile in correlazione con la funzione rieducativa della pena ex art. 27 Cost. Nel caso di specie l’aumento per i reati della più recente sentenza irrevocabile supera la metà di quello stabilito cumulativamente in cognizione, senza alcuna esplicitazione delle singole condotte e delle modalità di calcolo degli incrementi.
Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al G.i.p. del Tribunale di Modena per un nuovo esame alla luce dei principi indicati.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.