Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nella pensione di reversibilità (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 114 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, che il giudice deve dichiarare anche d’ufficio, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto tra le conclusioni delle parti, per essere sopravvenute circostanze che, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, eliminano le ragioni stesse del contendere e fanno venir meno la necessità della pronuncia richiesta. Nel giudizio di pensione, il sopravvenuto riconoscimento provvedimentale del diritto da parte dell’ente previdenziale integra tale presupposto. Ai fini delle spese, opera il principio di soccombenza virtuale: esse vanno poste a carico dell’Istituto resistente quando il riconoscimento del diritto sia avvenuto successivamente alla proposizione della domanda giudiziale.
Il Fatto
La ricorrente, orfana maggiorenne inabile, aveva ottenuto in contitolarità con la madre la pensione di reversibilità del dante causa; su tale trattamento l’indennità integrativa speciale era corrisposta in misura rapportata alla quota di reversibilità posseduta. Deceduta la madre, la ricorrente ha chiesto all’INPS il consolidamento della pensione in godimento e la corresponsione dell’I.I.S. in misura intera, oltre ratei di tredicesima e accessori.
L’istanza è rimasta inevasa. La ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti per l’accertamento del diritto e la condanna dell’Istituto al pagamento delle differenze. L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto e, in via gradata, l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione e l’applicazione del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio l’INPS ha depositato il lotto di lavorazione con cui è stato riliquidato il trattamento di quiescenza, riconoscendo somme arretrate, e successivamente il cedolino attestante l’avvenuto pagamento. Le parti hanno quindi concordato sulla sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
Il giudice richiama l’orientamento secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone il venir meno della posizione di contrasto tra le conclusioni delle parti, per effetto di circostanze sopravvenute che incidono sulla posizione sostanziale dedotta in causa. La Corte cita in proposito Cass. n. 16891/2021, n. 19845/2019, n. 22446/2016 e n. 6909/2009.
Essendosi le parti reciprocamente date atto della sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata con il ricorso, sussistono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere. Il contrasto non si è infatti dissolto per atti processuali, ma per il riconoscimento in via amministrativa del diritto controverso.
Sul piano delle spese, la Corte applica il principio di soccombenza virtuale. Poiché il riconoscimento provvedimentale del diritto è avvenuto successivamente alla proposizione della domanda giudiziale, le spese del giudizio vanno poste a carico dell’Istituto resistente, liquidate equitativamente in complessivi € 300,00, oltre oneri e accessori di legge, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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