Danno all’immagine da assenteismo: no alla responsabilità del dirigente per omessa vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 123 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danno all’immagine da assenteismo, la fattispecie di cui all’art. 55-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 costituisce norma speciale e derogatoria rispetto alla disciplina generale dell’art. 51, comma 7, del c.g.c., caratterizzata da stretta tipicità della condotta. La condotta tipica è la falsa attestazione della presenza in servizio, attiva e tassativamente determinata; per la sua natura eccezionale la norma non è suscettibile di interpretazione estensiva o di applicazione analogica, ai sensi dell’art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile, e non può estendersi alla condotta omissiva del dirigente. La responsabilità sussidiaria per culpa in vigilando non sussiste quando il dirigente abbia adottato misure di controllo adeguate e i controlli espletati non abbiano evidenziato criticità, rendendo l’evento imprevedibile e inevitabile.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio quattro dipendenti del Genio Civile di Avellino e la dirigente ad interim, chiedendo la condanna al pagamento complessivo di euro 7.861,37 in favore della Regione Campania, di cui euro 524,27 a titolo di danno patrimoniale diretto ed euro 7.337,10 per danno all’immagine. L’addebito muoveva da una segnalazione della Guardia di Finanza relativa a condotte di assenteismo accertate tra il 30 aprile e il 13 giugno 2018, mediante false annotazioni con firma autografa nel registro delle presenze e indebite timbrature del cartellino.
Gli accertamenti erano stati svolti con videoriprese, pedinamenti e captazioni telefoniche. In sede penale il procedimento si era definito con la messa alla prova. Alla dirigente era contestata una responsabilità sussidiaria per culpa in vigilando, per non aver impedito il fenomeno e per non averlo segnalato ai sensi dell’art. 52 c.g.c. Si costituiva la sola dirigente, eccependo l’inammissibilità dell’azione e contestando nel merito la sussistenza dell’omissione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. Il d.lgs. n. 150/2009, introducendo nell’art. 55-quater d.lgs. n. 165/2001 il licenziamento disciplinare e nell’art. 55-quinquies le false attestazioni, ha tipizzato una peculiare fattispecie di danno all’immagine. Il d.lgs. n. 116/2016 ha poi inserito i commi da 3-bis a 3-quinquies, sancendo il venir meno della pregiudizialità penale quando la falsa attestazione sia accertata in flagranza o mediante strumenti di sorveglianza o registrazione.
La Corte ritiene che l’accertamento possa provenire anche da indagini disposte in altro procedimento e da altri soggetti, come la Guardia di Finanza. Anche l’annotazione cartacea con firma autografa, riscontrata non veritiera per effetto della videosorveglianza e dei pedinamenti, rientra nella fattispecie del comma 3-bis, essendo equipollente sotto il profilo dell’efficacia mendace e dell’evidenza probatoria.
Quanto ai dipendenti non costituiti, la Corte ravvisa il nesso di causalità con il danno erariale e l’elemento psicologico del dolo, quale volontarietà della condotta in violazione degli artt. 97 e 98 della Costituzione. Il danno all’immagine è liquidato equitativamente in misura pari a cinque volte il danno patrimoniale. Per uno dei convenuti l’azione è dichiarata improcedibile per intervenuto integrale pagamento.
La posizione della dirigente è invece disattesa. L’art. 55-quinquies, comma 2, è norma speciale e derogatoria della disciplina generale dell’art. 51, comma 7, c.g.c. e, in quanto eccezionale, non tollera applicazione analogica. La falsa attestazione della presenza in servizio resta la condotta attiva tipica, sicché la norma non può applicarsi alla condotta omissiva contestata alla dirigente.
Neppure sussiste la responsabilità sussidiaria per il danno patrimoniale. La dirigente ha adempiuto all’obbligo di controllo mediante fogli di controllo “a campione” in fasce orarie diverse e ha tempestivamente adottato un ordine di servizio con misure organizzative. Il procedimento disciplinare si era concluso con archiviazione. Le condotte assenteistiche, realizzate in brevi lassi temporali e con modalità fraudolente, erano difficilmente prevenibili: manca pertanto la colpa grave. La domanda è rigettata, con rimborso delle spese processuali in favore della dirigente.
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Nota della Redazione
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