Moltiplicatore contributivo per cessati per età e doppia valorizzazione ultimo semestre (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 109 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio del cd. moltiplicatore previsto dall’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997 opera sull’imponibile retributivo dell’anno solare di riferimento e non già sull’ultimo anno di servizio del dipendente cessato per raggiunti limiti di età. Ne consegue che la retribuzione percepita nell’ultimo semestre dell’anno di cessazione è già valorizzata nella quota di montante relativa a detta annualità. Moltiplicare per sei l’imponibile di quella frazione d’anno, come prospettato dal ricorrente, condurrebbe a una doppia valorizzazione del medesimo importo, con alterazione del montante contributivo. Il criterio di calcolo seguito dall’amministrazione previdenziale — imponibile dei trecentosessanta giorni antecedenti la cessazione, desunto dalle denunce mensili analitiche — è pertanto legittimo. Il ricorso è parzialmente fondato limitatamente al ricalcolo già operato dall’INPS in pendenza di giudizio sulla base delle DMA aggiornate.
Il Fatto
Il ricorrente, già in servizio presso la Guardia di finanza, è titolare di pensione ordinaria liquidata con il sistema misto. Dopo aver presentato istanza di ricalcolo, negativamente riscontrata dall’INPS, ha adito la Corte dei conti per ottenere la rideterminazione del montante contributivo ai sensi dell’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997, lamentando la mancata applicazione dell’incremento figurativo.
Secondo la tesi del ricorrente, l’INPS avrebbe assunto come base imponibile non la retribuzione contributiva annualizzata percepita alla cessazione, bensì quella mediata degli ultimi trecentosessanta giorni, e avrebbe moltiplicato per cinque anziché per sei. L’INPS, costituendosi, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso e ha comunque provveduto, in pendenza di causa, al ricalcolo del provvedimento definitivo di pensione sulla scorta delle DMA sopravvenute.
La Motivazione della Corte
La Corte perviene a una declaratoria di parziale fondatezza del ricorso, ma su una porzione circoscritta: il ricalcolo della base imponibile effettuato dall’INPS dopo la proposizione del ricorso, in seguito all’aggiornamento delle denunce mensili analitiche. Dal punto di vista sostanziale, osserva il Giudice, il ricorrente ha comunque ottenuto una rideterminazione più favorevole del trattamento, ancorata a dati che erano già in gran parte nella sua disponibilità al momento della diffida.
Il Collegio rileva come la risposta resa dall’amministrazione in sede amministrativa non chiarisse le modalità di calcolo del montante e le concrete modalità di applicazione del cd. moltiplicatore. Su questo punto, però, occorre prendere atto che l’amministrazione previdenziale ha già dato esecuzione alla determina più favorevole, tenendo conto dei dati effettivi del montante contributivo.
Il nucleo della decisione riguarda la contestazione, mossa dal ricorrente nelle memorie conclusive, alla base di calcolo. La prospettazione, volta a ottenere una seconda valorizzazione dell’imponibile relativo all’ultimo semestre dell’anno di cessazione, non è condivisibile. L’INPS ha esaustivamente motivato che, moltiplicando per sei l’imponibile relativo a quella frazione d’anno, l’importo verrebbe valorizzato sette volte: una prima volta nell’annualità di cessazione e altre sei nell’ambito del calcolo dell’anno successivo.
Dall’ultimo prospetto di calcolo depositato dall’amministrazione emerge che la quota relativa al montante degli anni precedenti già considera l’imponibile dell’anno di cessazione. Il montante, infatti, viene determinato sull’anno solare di riferimento e non sull’ultimo anno di servizio. La retribuzione del secondo semestre risulta così già computata una prima volta nell’annualità di riferimento e per altre cinque volte nel calcolo per l’anno successivo. In una fattispecie analoga il medesimo criterio è stato ritenuto legittimo da questa Sezione (cfr. Sez. Giurisdiz. Puglia, 17 ottobre 2025, n. 234), con argomentazioni condivise alle quali si rimanda.
Il ricorso è quindi parzialmente accolto nella sola parte relativa alla diversa quantificazione del montante contributivo, per la quale l’amministrazione ha autonomamente provveduto in pendenza di giudizio, restando ferma la non accoglibilità delle specifiche modalità di calcolo prospettate dal ricorrente. La complessità della questione giustifica la compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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