Responsabilità contabile per frode su fondi FEASR e conflitto di interessi (Corte dei Conti Sez. II App. n. 78 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità erariale il nesso di causalità materiale si accerta secondo il criterio del più probabile che non, con giudizio di prognosi postuma e canone della preponderanza dell’evidenza causale, potendo il pubblico ministero contabile avvalersi di prove presuntive. Il processo contabile resta improntato alle regole civilistiche in materia di onere probatorio e non richiede la certezza assoluta della responsabilità. Quanto al conflitto di interessi del difensore che assiste più parti, i codici di rito civili e contabili non ne sanzionano con la nullità del mandato l’ipotesi, che resta affidata alla normativa deontologica, restando necessario che il giudice accerti in concreto la contrapposizione effettiva degli interessi.
Il Fatto
La vicenda riguarda l’indebita percezione di un contributo pubblico di origine europea, a valere sugli aiuti in agricoltura della Regione Sardegna nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, concesso a una ditta agricola individuale per la costruzione di recinzioni. Il titolare dell’azienda e il professionista che aveva curato la progettazione e la direzione dei lavori sono stati condannati in solido, in primo grado, al risarcimento del danno in favore di AGEA.
Avverso la decisione territoriale entrambi i soggetti hanno proposto appello, contestando l’impianto probatorio, la mancata sospensione del giudizio in pendenza del processo penale e la quantificazione del danno. La Procura generale ha eccepito l’inammissibilità del gravame incidentale per asserito conflitto di interessi del difensore comune.
La Motivazione della Corte
La Sezione riunisce gli appelli, proposti contro la medesima sentenza, e dichiara infondata l’eccezione di conflitto di interessi. Il codice di procedura civile e il codice di giustizia contabile non prevedono la nullità del mandato conferito da parti tra loro in conflitto: la regola è deontologica, fissata dall’art. 24 del codice deontologico, che impone all’avvocato di astenersi quando l’attività possa pregiudicare la libertà e l’indipendenza del cliente. Il giudice deve però verificare in concreto il rapporto tra le parti e l’effettiva suscettibilità di contrapposizione degli interessi.
Nel caso di specie gli assetti difensivi sono omogenei, improntati alla comune contestazione dell’impianto accusatorio, e nessun motivo di appello comporta un vantaggio di un appellante a danno dell’altro.
Quanto alla sospensione necessaria per pregiudizialità penale, il motivo è respinto. L’art. 106 c.g.c. richiede un vincolo di consequenzialità per cui un giudizio investa un indispensabile antecedente logico-giuridico con efficacia di giudicato. Nel processo contabile il tema non è la sussistenza della truffa, ma l’indebita erogazione di finanziamenti in assenza dei presupposti. La sentenza di assoluzione richiamata è inoltre resa inter alios e non è passata in giudicato.
Sul merito, la Corte ribadisce il criterio del più probabile che non, distinguendo il rigoroso standard del processo penale da quello civilistico-contabile. Il nesso causale può fondarsi su prove presuntive che convincano dell’elevata probabilità della derivazione ordinaria della lesione dal comportamento tenuto. I giudici di primo grado non hanno desunto la responsabilità dalla sola reciprocità delle fatture, ma da plurimi indizi: il ricorso allo stesso studio professionale, la composizione del personale aziendale, la tipologia agricola delle imprese e, soprattutto, le movimentazioni bancarie che documentano triangolazioni e flussi finanziari nulli.
La Corte osserva che i lavori edili, non accessori ad opere agricole, non potevano essere eseguiti in economia, sì che il ricorso ad altre imprese agricole era necessario per superare i vincoli della normativa europea. La concreta realizzazione delle opere non ha peso scriminante, rilevando la violazione delle condizionalità sul requisito di effettività dei pagamenti. Il rigetto degli appelli conferma la condanna solidale, con riparto interno della responsabilità a carico del professionista, e la conversione in pignoramento del sequestro conservativo.
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Nota della Redazione
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