Improcedibile l’appello se il difensore non compare a entrambe le udienze (Corte dei Conti Sez. III App. n. 71 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 196 c.g.c., se l’appellante non compare all’udienza di discussione il collegio rinvia la causa a una nuova udienza, comunicata dalla segreteria; se anche a tale udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile, anche d’ufficio. L’improcedibilità consegue alla mancata comparizione del difensore all’udienza originaria e a quella di rinvio, senza necessità di ulteriore avviso personale. La pronuncia ha natura in rito e conferma la sentenza di primo grado. La contumacia dell’appellato esclude la condanna alle spese processuali.
Il Fatto
Un pensionato ha impugnato davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale centrale d’appello, la sentenza con cui il giudice regionale monocratico della Corte dei conti per la Puglia, in data 24 marzo 2022, aveva respinto la sua domanda in materia pensionistica. L’appellante ha chiesto la riforma della decisione, o in subordine la rimessione degli atti al primo giudice, oltre alla revisione della regolamentazione delle spese.
L’I.N.P.S., parte appellata, non si è costituito nel grado di appello. Il difensore dell’appellante non è comparso né all’udienza di discussione, né a quella di rinvio: la causa è stata pertanto trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
La Sezione dichiara anzitutto la contumacia dell’I.N.P.S., non costituitosi nel giudizio di appello. Affronta poi la questione centrale, costituita dall’assenza del difensore dell’appellante alle udienze.
Il collegio richiama testualmente l’art. 196 c.g.c., che disciplina la mancata comparizione dell’appellante. La norma prevede un doppio passaggio: il rinvio della causa a una successiva udienza, con comunicazione a cura della segreteria; e, in caso di nuova assenza, la dichiarazione di improcedibilità dell’appello, anche rilevata d’ufficio.
Nel caso concreto, il difensore dell’appellante non è comparso né all’udienza originaria di discussione, fissata per il 21 gennaio 2026, né all’udienza di rinvio del 15 aprile 2026. Il rinvio era stato disposto dal Presidente del collegio proprio ai sensi del primo periodo dell’art. 196 c.g.c., constatata l’assenza del difensore.
Sussistono quindi i presupposti per la dichiarazione di improcedibilità. Non si tratta di una valutazione sul merito delle censure — relative all’applicazione dell’art. 99 del d.P.R. n. 1092/1973, dell’art. 13 del d.lgs. n. 503/1992 e delle disposizioni richiamate in appello — che restano assorbite dalla pronuncia in rito.
Quanto alle spese, la Corte non pronuncia condanna, in ragione della contumacia dell’appellato e della natura in rito della decisione. La sentenza impugnata è confermata e gli atti sono rimessi alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.