Pensione di reversibilità all’orfano maggiorenne: inabilità al proficuo lavoro e invalidità civile (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 36 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito sanitario dell’inabilità al proficuo lavoro richiesto dall’art. 82, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 per la pensione di reversibilità all’orfano maggiorenne non coincide con il riconoscimento dell’invalidità civile al 100%. Esso postula la valutazione della concreta incidenza della menomazione nella sfera lavorativa, intesa come possibilità astratta di svolgere un’attività lavorativa dignitosa e retribuita, in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto. La diversa finalità delle due prestazioni — assistenziale e a importo fisso l’assegno di inabilità, solidaristica e rapportata al trattamento del dante causa la pensione di reversibilità — impedisce di sovrapporre i due accertamenti. La difficoltà concreta di collocamento non integra l’impossibilità assoluta e permanente di lavorare.
Il Fatto
La ricorrente, orfana maggiorenne del padre deceduto il 4 marzo 2022, chiedeva al Giudice unico delle pensioni l’accertamento della propria inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa e il conseguente diritto alla pensione di riversibilità. L’INPS aveva respinto la domanda con provvedimento del 16 novembre 2022 della Direzione Provinciale di Grosseto, motivando il diniego in via esclusiva con l’insussistenza del requisito sanitario, mentre risultavano soddisfatti i requisiti economici.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Commissione Medica di Verifica di Firenze, non si costituiva. L’INPS resisteva chiedendo il rigetto. La ricorrente insisteva per l’accertamento, sollecitando in via istruttoria una CTU medico-legale. Il giudizio veniva istruito con ordinanza che imponeva alle parti il deposito del fascicolo amministrativo e della documentazione contributiva e patrimoniale.
La Motivazione della Corte
La decisione muove dalla specialità del requisito previsto dall’art. 82, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 rispetto alle regole generali sull’invalidità civile. Il giudice richiama Corte dei conti, Sez. III Appello, n. 206/2019 e Cass., Sez. VI, n. 6065/2018, secondo cui rileva non la gravità assoluta della menomazione, ma l’incidenza concreta di essa nella sfera lavorativa.
Da tale premessa discende la non coincidenza tra le due nozioni, già affermata da Corte dei conti, Sez. Sicilia, n. 592/2021. Il collegio valorizza la diversa finalità delle prestazioni: assistenziale e a importo fisso l’assegno di inabilità; solidaristica e rapportata in percentuale al trattamento del dante causa la pensione di reversibilità, quale forma di ultrattività della solidarietà familiare, come evidenziato da Corte cost. n. 419/1999 con riferimento al coniuge superstite.
Conseguenza pratica è che la difficoltà concreta di reperire un’occupazione corrispondente alle capacità e alle aspirazioni resta profilo estraneo al requisito sanitario. Il giudice osserva che possono esistere invalidi civili al 100% con residua capacità lavorativa e, viceversa, soggetti inabili al lavoro con invalidità di percentuale inferiore, secondo l’insegnamento di Corte dei conti, Sez. Toscana, n. 78/2022.
Nel caso concreto, il verbale della Commissione Medica di Verifica di Firenze del 10 novembre 2022 attestava il riconoscimento dell’invalidità civile al 100%, con diagnosi di nanismo acondroplasico e altre patologie. Il giudice ritiene quel giudizio immune da vizi logici e condivisibile: la patologia principale limita la crescita ossea senza compromettere le capacità intellettive e l’autonomia quotidiana. La difficoltà di collocamento non equivale a impossibilità assoluta. La perizia di parte, priva di un giudizio medico-legale in senso stretto, contiene solo valutazioni equitative inammissibili. Il ricorso è pertanto respinto, restando assorbita ogni ulteriore questione. Le spese sono compensate per la gravità dell’infermità congenita e per la natura previdenziale del giudizio.
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Nota della Redazione
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