Responsabilità contabile per assenze ingiustificate e uso abnorme dei permessi 104 (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 55 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa la pendenza del procedimento penale sui medesimi fatti non integra un rapporto di pregiudizialità giuridica e non giustifica la sospensione del processo contabile, salvo che la definizione della controversia penale costituisca indispensabile antecedente logico-giuridico. Il termine quinquennale di prescrizione del credito erariale decorre, nelle fattispecie connotate da condotte volte a occultare l’illecito e il danno, dal momento in cui l’attività illecita è pienamente disvelata, coincidente con l’esercizio dell’azione penale. La fruizione dei permessi ex legge n. 104/1992 senza preventiva autorizzazione del datore di lavoro e per finalità estranee all’assistenza del familiare disabile integra violazione degli obblighi di servizio, con conseguente responsabilità per danno erariale diretto e danno all’immagine.
Il Fatto
La Procura Regionale ha convenuto in giudizio la coordinatrice infermieristica di un poliambulatorio per sentire accertare la sua responsabilità amministrativa, a titolo di dolo, in relazione a plurime condotte assenteistiche tenute negli anni 2018-2019. Il pregiudizio erariale è stato quantificato in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 2.400,00 per danno diretto da retribuzioni percepite senza prestazione ed euro 4.800,00 per danno all’immagine.
La ricostruzione accusatoria si è fondata su pedinamenti, appostamenti, geolocalizzazione delle celle telefoniche, analisi della messaggistica e confronto con i report delle timbrature, oltre che sulla documentazione del parallelo procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Nuoro. La convenuta, costituitasi, ha eccepito la prescrizione del credito e chiesto la sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale, contestando nel merito tanto l’an quanto il quantum della pretesa.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha respinto l’istanza di sospensione. Muovendo dai più recenti orientamenti del Giudice contabile, ha ribadito che la sospensione necessaria del giudizio di responsabilità è ammessa solo in presenza di un rapporto di pregiudizialità giuridica, configurabile quando la definizione della controversia penale o civile costituisca indispensabile antecedente logico-giuridico. Processo contabile e processo penale sono reciprocamente autonomi e la relativa pendenza non integra la causa di pregiudizialità di cui all’art. 106 c.g.c. La domanda, ha aggiunto la Corte, può essere delibata sulla base delle allegazioni già acquisite.
Anche l’eccezione di prescrizione è stata respinta. L’ultima condotta contestata si colloca nel maggio 2019, in data anteriore al quinquennio rispetto all’invito a fornire deduzioni del settembre 2024. La Sezione ha tuttavia precisato che il dies a quo non va ancorato alla data delle assenze dal servizio, bensì al momento in cui l’attività illecita è stata pienamente disvelata: nelle fattispecie connotate da condotte volte a occultare l’illecito e il danno, tale momento coincide con l’esercizio dell’azione penale. Nella specie la piena conoscenza è intervenuta solo alla conclusione delle indagini penali, nel 2020, con la conseguenza che l’azione erariale risulta tempestiva.
Nel merito la Corte ha ritenuto dimostrata la reiterata violazione degli obblighi di presenza in servizio e l’uso irregolare dei permessi ex legge n. 104/1992, in larga misura non ricollegabili alla cura del familiare disabile. Il regolamento aziendale richiedeva che la fruizione fosse concordata con congruo anticipo, con predisposizione di un piano mensile; la convenuta, formalmente informata, ha invece utilizzato i benefici con modalità abnormi, destinando il tempo ad attività diverse dall’assistenza.
La Sezione ha quindi confermato la sussistenza degli elementi della responsabilità: rapporto di servizio, nesso di causalità ed elemento soggettivo del dolo. Ha tuttavia ridotto il danno diretto al 50% di una mensilità stipendiale, pari a euro 1.200,00, e ha fissato il danno all’immagine nel doppio del danno diretto, per euro 2.400,00. La condanna complessiva è di euro 3.600,00, oltre interessi legali, con spese di giudizio a carico della convenuta.
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Nota della Redazione
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