Danno all’immagine e rito abbreviato contabile senza doloso arricchimento (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 89 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il doloso arricchimento del danneggiante, che preclude l’accesso al rito abbreviato contabile ai sensi dell’art. 130, comma 4, c.g.c., presuppone un’identità ontologica tra il danno erariale azionato e l’utilità economica ricevuta dall’agente. Ove l’azione di responsabilità riguardi esclusivamente il danno all’immagine della P.A., di natura non patrimoniale e quantificato in via equitativa ex art. 1226 c.c., l’istanza di definizione agevolata è ammissibile. La definizione alternativa non integra cessazione della materia del contendere né estinzione del giudizio: essa accerta tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale e circoscrive l’obbligo del convenuto a una quota parte della pretesa, come rideterminata dal Collegio con giudizio di congruità.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio un ispettore della Polizia di Stato per sentirlo condannare, a titolo di danno all’immagine della P.A., al pagamento di euro 3.000,00 in favore del Ministero dell’Interno. L’azione traeva origine dall’informativa ex art. 129 disp. att. c.p.p. relativa a un procedimento penale per fatti commessi tra il 15 e il 25 marzo 2013.
Il convenuto è stato condannato in primo grado per tutti i delitti contestati; in appello la Corte ha dichiarato estinti per prescrizione i reati di omessa denuncia, rivelazione di segreto d’ufficio e favoreggiamento, confermando la responsabilità per il reato di induzione indebita di cui all’art. 319 quater, comma I, c.p.. La pronuncia è divenuta irrevocabile a seguito del rigetto del ricorso in Cassazione. Il P.M. contabile ha quantificato il danno all’immagine in via equitativa, secondo i criteri soggettivo, oggettivo e sociale. Il convenuto ha chiesto la definizione agevolata ex art. 130 c.g.c. per euro 1.500,00, pari al 50 per cento della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione di ammissibilità del rito abbreviato, investita dal parere negativo del Pubblico Ministero. Il P.M. aveva ritenuto sussistente il doloso arricchimento ostativo, poiché il fatto-reato accertato è consistito nell’induzione indebita alla dazione di euro 500,00. Il Collegio riconosce l’esistenza di un orientamento contabile contrario, secondo cui la condizione ostativa opera per tutte le condotte sorrette dalla volontà di ricavare un’utilità economica.
Il Collegio dichiara di discostarsene e di conformarsi alla giurisprudenza della Sezione, secondo cui il doloso arricchimento del danneggiante presuppone un’identità ontologica tra il danno erariale azionato e l’utilità ricevuta. Nel caso concreto l’azione riguarda esclusivamente il danno all’immagine della P.A., di sicura natura non patrimoniale, che non coincide con l’utilità percepita e che, peraltro, è stata conseguita in pregiudizio di un soggetto privato.
Il Collegio enuncia il criterio generale: quando il danno azionato è solo non patrimoniale — danno all’immagine o danno da disservizio — e non è configurabile un corrispondente arricchimento, l’istanza di rito abbreviato è ammissibile. Il potere di cognizione del Collegio, in sede di delibazione, non è limitato dal parere negativo del P.M. né dall’accordo già raggiunto sulle somme: esso investe i requisiti di ammissibilità e la congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta e dell’entità del danno.
L’istanza è stata ritenuta ammissibile, essendo stata proposta nella comparsa di costituzione e non configurandosi alcun doloso arricchimento. La somma offerta, pari a euro 1.500,00 e corrispondente al 50 per cento della pretesa, è stata valutata congrua: essa neutralizza l’utilità ricevuta e il detrimento dell’immagine del Ministero. Accertato il tempestivo versamento in unica soluzione entro il termine perentorio, il giudizio è definito ai sensi dell’art. 130, commi 8 e 9, c.g.c. con sentenza non impugnabile.
La definizione alternativa non costituisce cessazione della materia del contendere né estinzione del giudizio, ma modalità alternativa di definizione della lite in cui restano accertati tutti gli elementi della responsabilità erariale. Non sussistono pertanto i presupposti per la compensazione delle spese, poiché il provvedimento implica un’affermazione di soccombenza: le spese seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate a carico del convenuto nella misura di euro 243,80.
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Nota della Redazione
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