Imposta di soggiorno e difetto di giurisdizione contabile dopo la novella 2020 (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 85 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il gestore di struttura ricettiva che omette il riversamento dell’imposta di soggiorno non è più qualificabile come agente contabile. Dopo l’introduzione del comma 1-ter dell’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011 e dell’art. 5-quinquies del d.l. n. 146/2021, l’obbligo di versamento ha natura esclusivamente tributaria e il rapporto tra ente impositore e responsabile d’imposta è attratto alla giurisdizione del giudice tributario. Il difetto di giurisdizione del giudice contabile opera anche per i fatti anteriori al 19 maggio 2020, quando il giudizio sia instaurato dopo l’entrata in vigore della novella. La qualifica di responsabile d’imposta, ai sensi dell’art. 64, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973, sterilizza il maneggio di denaro pubblico e il connesso obbligo di resa del conto.
Il Fatto
Il Comune di Venezia ha segnalato l’omesso riversamento delle somme incassate a titolo di imposta di soggiorno dal gestore di una struttura ricettiva. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 l’imposta risultava integralmente versata; per il 2016, invece, il credito di euro 11.165,93 non era stato oggetto di alcun pagamento e la pratica era stata archiviata dopo l’esito negativo della riscossione coattiva.
La Procura regionale ha quindi convenuto in giudizio, in solido, la società gestrice e il suo amministratore, contestando un danno complessivo corrispondente al credito vantato dall’ente locale, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, sul presupposto della persistente qualifica di agente contabile in capo al gestore. I convenuti non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta in via pregiudiziale, d’ufficio, la questione della giurisdizione. Rileva che, in materia di omesso riversamento dell’imposta di soggiorno, è intervenuto un mutamento di orientamento della Suprema Corte rispetto al precedente indirizzo richiamato dalla Procura.
In particolare, le Sezioni Unite civili n. 1527/2026 hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice contabile in favore del giudice tributario per i giudizi instaurati successivamente all’entrata in vigore dell’art. 5-quinquies del d.l. n. 146/2021, seppur riferiti a fatti verificatisi nel vigore della normativa precedente. Ciò sul presupposto della natura sostanziale sia del comma 1-ter dell’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011, introdotto dall’art. 180, comma 3, del d.l. n. 34/2020, sia della norma del 2021, con ricadute indirette sull’attribuzione della giurisdizione.
Il Collegio sottolinea che l’espressa qualificazione dell’albergatore quale responsabile d’imposta ha fatto venir meno quel silenzio della norma primaria che era stato colmato facendo ricorso alla figura dell’agente contabile. Il gestore, estraneo al presupposto impositivo che concerne esclusivamente l’ospite, risponde in via solidale dipendente e può esercitare il diritto di rivalsa per quanto pagato.
L’obbligazione del responsabile d’imposta partecipa della stessa natura tributaria di quella facente capo agli ospiti e non è limitata alle somme effettivamente versate dai clienti, ma è calibrata sull’imposta dovuta, a prescindere dall’effettivo pagamento. Ne deriva che il legislatore ha sterilizzato il dato del maneggio di denaro pubblico e il connesso obbligo di resa del conto, spostando il focus dal maneggio alla responsabilità solidale per l’intera imposta.
Non assume rilievo dirimente, ai fini del mantenimento della qualifica di agente contabile, il fatto che i regolamenti comunali demandino al gestore adempimenti funzionali al rapporto di servizio. La Sezione, richiamando la ordinanza n. 22891/2024, ricorda che spetta al giudice tributario l’esame delle controversie sulle sanzioni pecuniarie per omesso o parziale versamento, mentre al giudice ordinario spettano quelle relative a meri obblighi procedurali.
La Sezione dichiara pertanto il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario e manda all’amministrazione danneggiata affinché agisca a tutela del proprio diritto di credito. Le spese di lite sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., in considerazione dell’oscillazione giurisprudenziale manifestatasi alla data della pronuncia.
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Nota della Redazione
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