Responsabilità contabile per tentata concussione di appartenente alla Guardia di Finanza (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 76 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danno all’immagine della pubblica amministrazione, il giudicato penale di condanna per tentata concussione ex art. 319-quater cod. pen. cristallizza la realtà fenomenica dei fatti e ne fonda l’accertamento nel giudizio contabile, ai sensi dell’art. 651 cod. proc. pen.. Ove il dipendente non abbia concretamente percepito la somma o l’utilità illecita, non trova applicazione il criterio del doppio previsto dall’art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994, poiché tale parametro presuppone la percezione dell’utilità. Il danno all’immagine, di natura immateriale, va pertanto quantificato in via equitativa, in proporzione alla gravità del fatto, al clamor fori e al disdoro arrecato all’Amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio un appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, in servizio presso un Reparto Tecnico Logistico Amministrativo, chiedendone la condanna al risarcimento del danno all’immagine cagionato all’Amministrazione di appartenenza, oltre rivalutazione, interessi e spese di giustizia. L’atto di citazione è stato depositato in data 29 ottobre 2025. Il convenuto non si è costituito.
La vicenda trae origine da un episodio risalente al giugno 2018: il militare, delegato a svolgere indagini di polizia giudiziaria per un’ipotizzata fattispecie di usura, avrebbe prospettato al soggetto sottoposto a indagini la possibilità di mitigare le conseguenze del procedimento penale pendente a suo carico, concordando la consegna di una somma di denaro. A seguito della denuncia della persona offesa, il militare veniva tratto in arresto in flagranza durante l’incontro fissato per la consegna materiale. Ne seguiva un giudizio penale definito con sentenza di condanna in primo grado, confermata in appello e passata in giudicato in data 13 dicembre 2022. La Guardia di Finanza ha sospeso precauzionalmente il dipendente dal servizio e lo ha costituito in mora.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 651 cod. proc. pen. per affermare che l’efficacia vincolante del giudicato penale di condanna rende incontestabile l’accertamento dei fatti storici, della loro gravità e della commissione del reato. Nel giudizio contabile, pertanto, la responsabilità amministrativa del convenuto risulta pienamente provata, non essendo il militare comparso per contraddire le risultanze processuali.
Il Collegio valorizza la particolare posizione del soggetto agente: chi è chiamato a prevenire e reprimere i reati deve tenere condotte conformi ai basilari canoni di comportamento, con decoro e onore. La condotta contestata, posta in essere abusando della qualifica ricoperta, dei poteri e delle funzioni espletate, ha prodotto un disdoro di particolare rilievo sociale, sia per il corpo di appartenenza sia per l’immagine esterna dell’Amministrazione.
Quanto al quantum, la Corte rileva che la Procura ha richiamato l’art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994, che commisura la condanna, per il danno all’immagine, al doppio della somma o del valore patrimoniale dell’utilità illecitamente percepita. Il parametro presuppone però la concreta percezione dell’utilità da parte del dipendente: nel caso di specie tale percezione è mancata, essendo l’episodio rimasto allo stadio del tentativo. La Corte esclude quindi l’applicazione del criterio del doppio, perché il bene leso ha natura immateriale e non è riconducibile a un valore di riferimento.
Il danno viene così determinato in via equitativa, tenendo conto della gravità degli elementi accertati e del fatto che la condotta del convenuto ha indotto a ritenere il corpo dei militari operanti facilmente influenzabile e condizionabile. La Corte liquida la somma in 10.000,00 euro. A questa si aggiungono la rivalutazione monetaria dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale fino alla pubblicazione della sentenza contabile e gli interessi legali dalla data di deposito fino al soddisfo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del convenuto.
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Nota della Redazione
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