Decorrenza pensione privilegiata dal congedo se causa di servizio accertata in servizio (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 11 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sia stato avviato dall’interessato in costanza di rapporto di servizio e sia divenuto controverso, il rigetto dell’istanza e la sua successiva definizione in sede giurisdizionale non consentono di applicare il termine biennale previsto dall’art. 191, comma 2, d.P.R. n. 1092/1973. La norma contempla l’ipotesi ordinaria in cui l’accertamento del presupposto avvenga dopo il collocamento in quiescenza a domanda. Il tempo necessario a definire il requisito prodromico, dipendente da variabili eteronome quali lungaggini burocratiche o sviluppi contenziosi, non può comprimere il diritto al trattamento pensionistico privilegiato riconosciuto in giudizio. Ne consegue che la decorrenza del trattamento va fissata alla data del collocamento a riposo e non al primo giorno del mese successivo all’istanza tardiva.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato, è stato collocato a riposo a domanda il 1° aprile 2018. Prima del congedo, in data 1° febbraio 2017, aveva presentato all’amministrazione di appartenenza la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una cardiopatia ischemica. Il diniego dell’amministrazione, formalizzato con decreto del 23 aprile 2019, è stato impugnato davanti alla Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, che con sentenza n. 69/2022 ha accertato la dipendenza dell’infermità da causa di servizio, ascrivendola alla tabella A, categoria V.
Dopo la definizione del giudizio, il ricorrente ha presentato in via telematica, il 21 marzo 2022, l’istanza di pensione privilegiata. L’INPS ha riconosciuto la decorrenza giuridica dall’1 aprile 2018, ma ha poi applicato l’art. 191, comma 2, d.P.R. n. 1092/1973, facendo decorrere il beneficio economico dall’1 aprile 2022. Il primo giudice ha accolto il ricorso, ancorando la decorrenza alla data del congedo. L’Istituto ha proposto appello, deducendo la violazione degli artt. 167 e 191 del d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 2909 cod. civ.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello ricostruisce anzitutto il perimetro ermeneutico di riferimento. La giurisprudenza contabile ha ammesso, in costanza di rapporto di servizio, la proponibilità dell’istanza finalizzata al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio, il cui diniego è impugnabile davanti al giudice delle pensioni. La ratio è quella di impedire che il decorso del tempo renda più difficili gli accertamenti peritali propedeutici al beneficio.
Il Collegio richiama l’avallo delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale, che con la sentenza 12/2023/QM/PRES del 17 agosto 2023 hanno chiarito come il ricorrente possa domandare in sede giudiziale l’accertamento della dipendenza in funzione del futuro trattamento, anche senza aver presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata. L’art. 12 del d.P.R. n. 461/2001 qualifica quell’accertamento come definitivo, e gli effetti pregiudicanti che esso può generare giustificano l’immediata reazione in sede giudiziaria.
Su questa base la Corte ritiene infondato l’unico motivo di gravame. Nel caso concreto nessuna domanda di pensione avrebbe potuto essere presentata in costanza di servizio, né entro i due anni successivi al congedo, in assenza del presupposto della dipendenza da causa di servizio, allora controverso. Il diniego era stato formalizzato solo nell’aprile 2019, oltre un anno dopo il collocamento a riposo, e il ricorso è stato proposto il 16 luglio 2019.
L’art. 191, comma 2, del t.u. contempla dunque l’ipotesi ordinaria in cui l’accertamento avvenga dopo la quiescenza a domanda. Quando invece l’accertamento sia avviato in servizio e divenga controverso, il tempo necessario ad acclarare il requisito prodromico, ove poi riconosciuto in giudizio, non può tradursi in una limitazione del diritto: la tempistica risente di variabili eteronome che esulano dalla sfera di dominio dell’avente diritto. Questi, altrimenti, sarebbe doppiamente pregiudicato.
Nessun effetto prenotativo può essere invocato dall’INPS con riguardo a una domanda di pensione di privilegio, pur errata o incompleta, presentata nel biennio dal congedo: un simile espediente non avrebbe ovviato alla carenza sostanziale del prerequisito. Quanto al mancato coinvolgimento dell’Istituto nel primo giudizio, la Corte osserva che il trattamento non era ancora stato richiesto; l’eventuale introduzione di meccanismi processuali di coinvolgimento resta rimessa alla discrezionalità del legislatore. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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