Contribuzione figurativa per invalidità superiore al 74 per cento (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 98 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio della contribuzione figurativa previsto dall’art. 80, comma 3, l. n. 388/2000 presuppone il riconoscimento di un’invalidità superiore al 74 per cento per qualsiasi causa. Il requisito sanitario va accertato con rigore medico-legale e non può essere desunto dalla mera allegazione delle patologie denunciate. La CTU che dia compiutamente conto delle infermità coesistenti, applichi la formula di Balthazard e risponda alle osservazioni dei consulenti di parte è congruamente motivata e non richiede integrazioni o rinnovi, in assenza di specifiche contestazioni tecniche. La valutazione delle percentuali di invalidità e delle minorazioni iscritte in range non incrementanti il cumulo, ai sensi dell’art. 5, d.lgs. n. 509/1988, è riservata al giudice del merito, che la sindaca nei limiti della motivazione.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente di un ente locale, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla contribuzione figurativa ai sensi dell’art. 80, comma 3, l. n. 388/2000, deducendo di essere affetta da plurime patologie e di presentare un danno funzionale tale da legittimare il beneficio. La competente commissione medica dell’Inps aveva riconosciuto un’invalidità civile pari al 50 per cento e aveva respinto la domanda di contribuzione figurativa.
Instauratosi il giudizio davanti alla Corte dei conti, l’Inps ha eccepito l’inammissibilità della domanda per carattere esplorativo della richiesta di CTU, oltre all’infondatezza nel merito. Disposta CTU medico-legale con ordinanza, il collegio medico legale della Difesa ha concluso per un’invalidità pari al 64 per cento, inferiore alla soglia di legge.
La Motivazione della Corte
La questione centrale riguarda l’accertamento del requisito sanitario richiesto dall’art. 80, comma 3, l. n. 388/2000, che riconosce ai soggetti con invalidità superiore al 74 per cento il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto.
Il collegio ha ricostruito il quadro clinico della ricorrente attraverso la CTU, che ha ricondotto le singole infermità ai codici del d.m. 5 febbraio 1992: la spondilosi e la scoliosi, la spondilolistesi, la sindrome depressiva endoreattiva lieve al 10 per cento e l’OSAS. Rilevante è l’applicazione dell’art. 5, d.lgs. n. 509/1988, per cui le minorazioni iscritte in un range non incrementante il cumulo non concorrono alla valutazione globale, come per la patologia psichica e per quella cardiovascolare.
Il collegio medico legale ha quindi applicato la formula di Balthazard, pervenendo a un’invalidità complessiva pari al 64 per cento e rispondendo espressamente alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte, che avevano prospettato una percentuale del 77 per cento. Le conclusioni peritali sono state ritenute dal giudice ampiamente e congruamente motivate.
La Corte ha escluso la necessità di disporre una integrazione o un rinnovo della CTU, rilevando che tutte le patologie erano state adeguatamente esaminate e valutate. Essendo il requisito sanitario non sussistente, il ricorso è stato respinto, con integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c. per la complessità della questione e la pluralità di pareri medici.
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Nota della Redazione
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