Il consegnatario per debito di vigilanza non rende il conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 64 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente locale che li abbia in uso continuativo presso l’ufficio, senza un deposito alimentato da acquisizioni in stock e destinato alla distribuzione, e’ titolare di un mero debito di vigilanza e non di un debito di custodia. In tale veste egli assume la qualita’ di agente amministrativo, non di agente contabile, con la conseguenza che non e’ tenuto alla resa del conto giudiziale. Il giudizio di conto promosso nei suoi confronti deve pertanto essere dichiarato improcedibile per carenza dei presupposti normativi.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per la Regione Marche e’ stata investita del giudizio di conto relativo alla gestione, per l’esercizio finanziario 2020, di un dipendente comunale che aveva rivestito la qualita’ di consegnatario di beni mobili presso un servizio amministrativo e contratti dell’ente locale.
Il conto era stato trasmesso all’ente oltre il termine di legge e poi depositato in Sezione, corredato dalla firma del consegnatario e dal visto del responsabile del servizio finanziario, ma privo della relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, cod. giust. cont. Il magistrato istruttore ha rilevato che l’atto, pur redatto sul modello di legge, non era tecnicamente qualificabile come conto giudiziale, riguardando beni in uso all’ufficio e non beni custoditi in deposito. Il consegnatario ha depositato memoria chiedendo l’improcedibilita’ del giudizio, e il Pubblico Ministero ha concluso nello stesso senso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo di riferimento muovendo dall’art. 93 del T.U.E.L., che impone la resa del conto giudiziale al tesoriere e a ogni agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni dell’ente locale. La norma, nella sua formulazione letterale, richiama la gestione e i beni senza distinzione, con locuzione di ampia portata.
Tale ampiezza va tuttavia coordinata con il principio, consolidato nella giurisprudenza contabile citata dalla Sezione, secondo cui soltanto i consegnatari con debito di custodia sono tenuti alla resa del conto. L’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 esclude espressamente dall’obbligo coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, e l’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002 ribadisce che i consegnatari di beni mobili con debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale, che resta invece imposta dagli artt. 11 e 23 del medesimo decreto ai consegnatari con debito di custodia.
La Corte ha quindi enunciato il criterio distintivo. Il debito di custodia presuppone che il consegnatario gestisca un deposito o un magazzino alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni, destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell’amministrazione, con configurazione di un debito di materie o di oggetti e di un connesso obbligo restitutorio. Il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e sulla gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato.
Il Collegio ha precisato che, se la giacenza presso i singoli uffici ecceda la ragionevole necessita’ di assicurare il funzionamento dell’unita’ interessata, essa assume rilievo non piu’ di funzionamento ma di continuativo rifornimento, configurandosi una vera e propria gestione contabile soggetta al giudizio di conto. Nel caso esaminato, i beni indicati negli elenchi inventariali risultavano in uso continuativo all’ufficio e non custoditi in deposito per essere distribuiti; la mera elencazione dei beni inventariati non evidenziava alcuna gestione di magazzino conforme al modello 24. Il giudizio di conto e’ stato quindi dichiarato improcedibile, con nessuna pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016, trattandosi di giudizio limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari.
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Nota della Redazione
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