Consegnatario per debito di vigilanza non deve rendere il conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 38 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente locale che sia legato da un semplice debito di vigilanza non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Solo il consegnatario con debito di custodia, incaricato della gestione di un deposito o magazzino alimentato da acquisizioni in stock e destinato a ricostituire le scorte, assume la qualifica di agente contabile. Il consegnatario per debito di vigilanza è invece agente amministrativo e la sua posizione è estranea al giudizio di conto, che va dichiarato improcedibile per difetto dei presupposti normativi.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione, per l’esercizio finanziario 2018, di una consegnataria di beni mobili di un Comune. Il magistrato istruttore, con apposita relazione, aveva prospettato plurimi profili di criticità: il deposito del conto presso la Sezione giurisdizionale era avvenuto oltre il termine dell’art. 233, comma 1, d.lgs. n. 267/2000; il medesimo soggetto aveva sottoscritto il conto e vi aveva apposto il visto di regolarità quale responsabile del servizio finanziario, con violazione del principio di alterità tra controllore e controllato; non era stata allegata la relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c.
Il punto decisivo è però un altro. La funzionaria era stata individuata dall’ente come consegnataria per debito di vigilanza, non di custodia. Il thema decidendum si è così spostato sulla stessa ammissibilità del giudizio di conto e sulla qualificazione soggettiva della parte.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal quadro normativo di riferimento. L’art. 32 r.d. n. 827 del 1924 esclude la resa del conto per chi ha in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. L’art. 12 d.P.R. n. 254/2002 conferma che i consegnatari di beni mobili con debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale, a differenza di quelli con debito di custodia disciplinati dall’art. 11. Per gli enti locali, l’art. 93 t.u.e.l. impone il conto a tesorieri e agenti contabili con maneggio di pubblico denaro o incaricati della gestione dei beni, ma la giurisprudenza contabile, richiamata dalla Sezione, limita l’obbligo ai soli consegnatari con debito di custodia.
Il Collegio traccia la distinzione. Il debito di custodia presuppone la gestione di un deposito o magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock, destinato a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale: mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato, nei limiti qualitativi e quantitativi funzionali alle esigenze dell’ufficio.
La Corte individua il criterio di discrimine nella consistenza della giacenza. Se questa eccede la ragionevole necessità di assicurare il funzionamento dell’unità, essa è finalizzata al rifornimento continuativo e non al funzionamento: si configura allora una vera gestione contabile, con debito di custodia, soggetta al conto giudiziale. I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici come scorte operative restano invece esclusi, fermo restando l’obbligo di rendicontazione amministrativa ai fini del controllo di gestione.
Nel caso concreto, i beni elencati erano in uso continuativo agli uffici e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. La mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione in magazzino conforme al mod. 24 del d.P.R. n. 194/1996. Lo stesso ente ha confermato che la funzionaria era agente amministrativo per debito di vigilanza. Il Collegio conclude che gravasse su di essa un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con conseguente venir meno dei presupposti per la resa del conto giudiziale: il giudizio di conto è improcedibile. Essendo la decisione limitata a questioni preliminari, non vi è luogo a pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.lgs. n. 174/2016.
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