Resa del conto: estinzione per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 23 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per la resa del conto, promosso dal Pubblico ministero contabile ai sensi degli artt. 141 e 144 cod. giust. cont., l’intervenuto deposito dei conti giudiziali da parte dell’agente contabile determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio. Il procedimento ha natura giurisdizionale in tutte le sue fasi e si definisce con sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di udienza. Tale forma di definizione non muta in ragione del tipo di decreto adottato dal giudice monocratico, poiché l’art. 144 cod. giust. cont. non introduce differenziazioni tra decreto di accoglimento e decreto di rigetto. Restano ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 cod. giust. cont., la fissazione di un termine perentorio per la presentazione dei conti giudiziali da parte di un agente contabile, con contestuale richiesta di sanzione pecuniaria in caso di omissione grave e ingiustificata. Il termine è stato fissato con decreto del Giudice.
Successivamente, l’ente locale ha trasmesso la documentazione contabile tramite l’applicativo dedicato, e l’agente contabile ha depositato memoria difensiva chiedendo di accertare l’insussistenza delle violazioni e di dichiarare improcedibile il giudizio. Alla camera di consiglio il Pubblico ministero ha concluso per la cessata materia del contendere, con adesione del difensore.
La Motivazione della Corte
Il Giudice rileva che dalla disamina degli atti risultano depositati i conti giudiziali. L’evento che aveva giustificato l’attivazione del procedimento monitorio è dunque venuto meno, con la conseguenza che la controversia non ha più ragione di essere decisa nel merito.
La definizione avviene ai sensi dell’art. 144 cod. giust. cont., con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere. Il Giudice richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. I n. 6071 del 2005) e la costante giurisprudenza della Sezione, secondo cui il giudizio per resa del conto, pur strumentale rispetto al giudizio di conto vero e proprio, mantiene natura giurisdizionale in ogni sua fase.
Tale natura si desume dalle norme che lo regolamentano e dalla circostanza che la definizione avviene mediante sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, pronunciata all’esito di udienza. Il percorso argomentativo esclude che la forma di definizione possa variare in funzione del tipo di decreto assunto dal giudice monocratico: l’art. 144 cod. giust. cont. non consente differenziazioni tra decreto che accolga il ricorso e decreto che lo rigetti.
Il Giudice precisa che restano ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti, da svolgersi nell’ambito della procedura prevista dagli artt. 145 e ss. cod. giust. cont. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in ragione della mancanza di contraddittorio nel giudizio per resa del conto. Gli atti sono rimessi al Magistrato relatore dei conti giudiziali.
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Nota della Redazione
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