Nullità dell’invito a dedurre per notifica ex art. 143 c.p.c. senza ricerche (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 38 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica dell’invito a dedurre eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c. è nulla quando il requirente, pur essendo a conoscenza del domicilio effettivo del destinatario, indirizzi l’ufficiale notificatore presso una residenza fittizia, omettendo le ricerche imposte dall’ordinaria diligenza. I presupposti dell’irreperibilità assoluta non ricorrono se il destinatario ha dichiarato all’anagrafe un domicilio reale e il requirente ne è stato informato prima della notifica. La nullità della notificazione dell’invito a dedurre, presupposto di ammissibilità dell’azione contabile ex art. 67, primo comma, d.lgs. n. 174/2016, non è sanabile con la rinnovazione e travolge l’atto di citazione, determinando l’inammissibilità dell’intera azione di responsabilità amministrativa. Il vizio è rilevabile su eccezione di parte, non essendo previsto il rilievo d’ufficio.
Il Fatto
La Procura Regionale cita in giudizio l’ex dipendente di un Comune, già condannato in sede penale per furto e indebito utilizzo di carte carburante dell’ente, per il risarcimento del danno erariale patrimoniale e all’immagine quantificato in euro 13.000,00. Il Comune si era già costituito parte civile nel processo penale, ottenendo un risarcimento di euro 10.000,00.
Il convenuto eccepisce, in via preliminare, la nullità della notifica dell’invito a dedurre e la conseguente prescrizione del diritto al risarcimento, rilevando che la Procura, pur a conoscenza del domicilio reale, aveva indirizzato la notifica presso l’indirizzo anagrafico fittizio riservato ai senza fissa dimora. Nel merito contesta la duplicazione del risarcimento, l’improponibilità dell’azione per danno all’immagine e l’assenza di prova del danno.
La Motivazione della Corte
La Sezione accoglie l’eccezione processuale e ritiene fondata la censura sulla notifica. Richiamando Cass. civ. Sez. III n. 8955 del 2006, ribadita da Cass. civ. n. 17596 del 2018 e da Cass. civ. n. 22461 del 2024, il Collegio afferma che l’art. 143 c.p.c. presuppone l’irreperibilità assoluta e l’inutile esperimento di ricerche con ordinaria diligenza. Il notificante non può limitarsi all’assenza dal certificato anagrafico, ma deve attivarsi per rintracciare il destinatario.
Nel caso concreto, la Procura era stata informata dalla Guardia di Finanza, con nota del 25 marzo 2025, che il convenuto, dopo la detenzione, risultava senza fissa dimora ma con domicilio dichiarato in un indirizzo reale. Nonostante ciò, l’Ufficio U.N.E.P. fu indirizzato due volte presso la residenza fittizia e procedette nelle forme dell’art. 143 c.p.c. il 29 aprile 2025. La notifica dell’atto di citazione, correttamente indirizzata al domicilio reale, andò invece a buon fine il 30 settembre 2025, con regolare costituzione del convenuto.
Il Collegio qualifica l’eccezione come preliminare di rito, correttamente formulata nel primo atto difensivo. Il vizio della fase preprocessuale è rilevabile esclusivamente su istanza di parte, non attribuendo l’ordinamento contabile al giudice il potere di rilievo d’ufficio, in coerenza con l’art. 45, primo comma, d.lgs. n. 174/2016. È irrilevante che l’eccezione sia strumentale a effetti sostanziali, quale l’intervenuta prescrizione.
Dalla nullità della notifica dell’invito a dedurre discende la nullità dell’atto di citazione e l’inammissibilità dell’azione, non essendo il vizio sanabile con rinnovazione, che imporrebbe di regredire a una fase pregiudiziale. La definizione sulle sole questioni preliminari comporta la compensazione delle spese ex art. 31, comma 3, d.lgs. n. 174/2016, restando assorbite le questioni di merito.
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Nota della Redazione
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