Interessi legali e rivalutazione sui ratei pensionistici liquidati con ritardo (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 58 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La ritardata liquidazione della prestazione pensionistica comporta, di per sé, l’automatica debenza degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore, in forza del combinato disposto del comma 3 dell’art. 429 c.p.c. e del comma 3 dell’art. 167 del c.g.c.. Gli accessori decorrono dalla data di scadenza di ciascun rateo e fino al pagamento, applicandosi la rivalutazione solo per i periodi in cui l’indice di svalutazione superi il tasso legale. La condanna non può essere posta a carico delle Amministrazioni datoriali, prive di competenza in materia. La domanda riconvenzionale trasversale dell’ente previdenziale, volta a ottenere la manleva dai datori di lavoro per gli accessori pensionistici, esula dalla giurisdizione della Corte dei conti, non rientrando nell’ambito dell’art. 8, secondo comma, del DPR n. 538 del 1986.
Il Fatto
La ricorrente, già dipendente dell’Università degli Studi di Palermo e in servizio presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico, è stata collocata in quiescenza dal 1° aprile 2020. In sede giuslavoristica aveva ottenuto l’equiparazione economica al superiore profilo di dirigente amministrativo di I livello, con conseguente condanna delle Amministrazioni al versamento delle differenze retributive, poi corrisposte nel marzo 2024.
Ottenuto il pagamento degli arretrati, la ricorrente ha agito davanti alla Corte dei conti per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico e la condanna dell’INPS al pagamento delle differenze sui ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione. L’INPS ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per assenza di utile diffida e, nel merito, ha contestato la debenza degli accessori, proponendo domanda di manleva verso le Amministrazioni datoriali.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Unico ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’INPS. Nei procedimenti complessi di liquidazione o riliquidazione della pensione, in cui sono coinvolte più Amministrazioni, l’interessato non è tenuto a presentare una specifica domanda per ogni segmento procedimentale, ben potendo rivolgere un’unica istanza a tutte le amministrazioni, chiamate a istruirla secondo il principio di leale collaborazione di matrice costituzionale.
Nel merito, poiché l’INPS ha proceduto alla riliquidazione con il pagamento sul cedolino di settembre 2025, la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, per sopravvenuto difetto di interesse, limitatamente alla domanda di riliquidazione e a quelle subordinate. La figura, di creazione giurisprudenziale, ricorre quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere, facendo venir meno l’interesse a un risultato utile e giuridicamente apprezzabile.
Residua la questione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. La Corte l’ha ritenuta fondata: la ritardata liquidazione della prestazione pensionistica, anche se non imputabile a negligenza delle amministrazioni, comporta di per sé l’automatica debenza degli accessori, sia perché si tratta di debito di valore, sia in forza del combinato disposto del comma 3 dell’art. 429 c.p.c. e del comma 3 dell’art. 167 del c.g.c.. Richiamando le Sezioni riunite n. 10/QM/2002 e n. 6/2008/QM, il Giudice ha chiarito che il maggior danno da svalutazione, al pari degli interessi, costituisce componente essenziale del credito pensionistico liquidato con ritardo, con decorrenza dalla maturazione del credito, salvo il limite della prescrizione.
La condanna è stata quindi pronunciata a carico del solo INPS, con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo e fino al pagamento, applicandosi la rivalutazione solo per i periodi in cui l’indice di svalutazione superi il tasso legale. Le Amministrazioni datoriali, prive di competenza in materia, non possono esserne gravate.
Quanto alla domanda di manleva, la Corte ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il petitum sostanziale non rientra nell’ambito dell’art. 8, secondo comma, del DPR n. 538 del 1986, che riguarda il recupero di ratei erogati in misura superiore per errate comunicazioni del datore di lavoro, poiché la domanda si fonda sull’ascrivibilità del ritardo alle Amministrazioni. Le spese sono state compensate per metà e per la restante parte poste a carico dell’INPS, soccombente sugli accessori e sulla giurisdizione.
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Nota della Redazione
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