Pensione privilegiata: deroga Fornero non estensibile ai civili della Difesa (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 17 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’abrogazione dell’istituto della pensione privilegiata ordinaria disposta dall’art. 6 del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 214/2011, opera anche nei confronti del personale civile del Ministero della Difesa. La deroga prevista per il comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico non è estensibile al dipendente civile che abbia svolto le medesime mansioni in un contesto militarizzato, poiché la diversità di trattamento si fonda sul più elevato livello di rischio e sulla mancanza di specifica tutela assicurativa contro gli infortuni. Per il personale civile il riconoscimento del trattamento presuppone, ai sensi dell’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, che l’infermità dipendente da causa di servizio abbia reso il dipendente inabile al servizio. Il difetto genetico di tale requisito rende superfluo l’esame del regime intertemporale e preclude la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Consulta.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente civile del Ministero della Difesa con mansioni di assistente tecnico per le lavorazioni metalliche presso una struttura aeroportuale, ha prestato servizio dal 1983 fino alla cessazione del gennaio 2020. Il Comitato di verifica per le cause di servizio ha riconosciuto due patologie dipendenti da causa di servizio, ascritte alla tabella A, ottava categoria, e utili anche ai fini dell’equo indennizzo.
Nel dicembre 2024 l’interessato ha presentato domanda di pensione di inabilità di privilegio, respinta dall’INPS con provvedimento notificato nel febbraio 2025, unica motivazione l’iscrizione del richiedente a un comparto diverso da quello difesa, sicurezza e soccorso pubblico. Il ricorrente ha quindi chiesto in via principale l’equiparazione al personale militare e, in via subordinata, l’applicazione del regime intertemporale della legge Fornero, oltre alla sospensione del giudizio in attesa della Consulta.
La Motivazione della Corte
La Corte afferma anzitutto la legittimazione passiva dell’INPS, che ha adottato il provvedimento di diniego, essendo il ricorrente cessato in epoca successiva al 2010, data del passaggio delle competenze in materia di liquidazione del trattamento pensionistico.
Nel merito, il giudice ricorda che l’art. 6 del d.l. n. 201/2011 ha disposto l’abrogazione dell’istituto della pensione privilegiata, con eccezione per il personale del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. Tale deroga si giustifica per la pericolosità delle mansioni e per l’uso delle armi. La Consulta, con la sentenza n. 20 del 2018, ha chiarito che il regime speciale rispecchia la peculiarità di comparti omogenei e si raccorda all’assenza di specifica tutela assicurativa contro gli infortuni.
Il ricorrente non appartiene ad alcuna di tali categorie, essendo in servizio nei ruoli civili. Irrilevante è la circostanza che svolgesse le medesime mansioni nel medesimo ambiente lavorativo in cui operava personale militarizzato: la diversità di trattamento non integra discriminazione. Non pertinente è il precedente sul riconoscimento dell’indennità, poiché manca una disposizione che riconosca la parità di trattamento previdenziale tra civili e militari.
Quanto alla domanda subordinata, la Corte rileva che difetta geneticamente un presupposto dell’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973: il dipendente civile ha diritto alla pensione privilegiata solo se le menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio. Nel caso di specie il ricorrente è cessato per raggiungimento dei limiti di età e il giudizio tecnico della competente commissione medica ha espresso idoneità al servizio. È superfluo, dunque, esaminare il regime intertemporale.
Il giudice dichiara inoltre irrilevante la mancata accettazione del contraddittorio, poiché l’argomento era stato speso dallo stesso Ministero e l’applicazione della norma rientra nelle prerogative del giudice. Il carattere assorbente del difetto di presupposto esclude infine la sospensione del giudizio, poiché la soluzione del quesito rimesso alla Consulta non avrebbe effetto sulla controversia. Il ricorso è respinto con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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