Esenzione IRPEF per pensione di reversibilità del familiare di vittima del dovere (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 4 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di benefici fiscali riconosciuti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, l’art. 1, comma 211, legge n. 232/2016 estende l’esonero dall’IRPEF a tutti i trattamenti pensionistici spettanti a tali soggetti, senza richiedere alcuna correlazione tra la pensione e l’evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere. Il beneficio trova applicazione anche con riguardo alle pensioni di reversibilità di cui sia titolare il familiare superstite, costituendo esse un autonomo trattamento previdenziale che nessuna disposizione primaria esclude dall’agevolazione. Appartengono alla giurisdizione della Corte dei conti le controversie tra pensionato e INPS aventi ad oggetto l’accertamento del diritto all’esenzione fiscale e la condanna dell’Istituto alla liquidazione dei ratei al lordo delle imposte, restando estraneo a tale rapporto il potere impositivo devoluto al giudice tributario.
Il Fatto
Il ricorrente, già riconosciuto familiare di vittima del dovere in qualità di genitore di un militare deceduto in un incidente aereo durante un’attività di servizio, aveva ottenuto la speciale elargizione e i connessi benefici assistenziali. Con istanza del 27 giugno 2024 aveva chiesto all’INPS di applicare l’esonero dall’imposizione fiscale anche al proprio trattamento di reversibilità indiretta, invocando alcune pronunce della Corte di cassazione.
L’INPS aveva respinto l’istanza con nota del 17 giugno 2025, sostenendo che il giudicato richiamato non si estendesse a fattispecie similari e che l’esenzione potesse riguardare solo i trattamenti derivanti dall’infermità che aveva determinato lo status di vittima del dovere. Il ricorrente ha quindi agito davanti alla Corte dei conti per ottenere l’accertamento dell’esenzione e la condanna dell’Ente previdenziale al pagamento dei ratei al lordo delle imposte e delle addizionali.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, il giudice ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando l’indirizzo delle Sezioni unite n. 8312 del 2010 e n. 24298 del 2019, secondo cui le controversie tra sostituto d’imposta e sostituito relative all’esercizio della rivalsa delle ritenute alla fonte non sono attratti alla giurisdizione del giudice tributario. La soluzione è stata ritenuta coerente con il principio di effettività della tutela giurisdizionale desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., valorizzato dalla Corte cost. n. 143 del 2022, e particolarmente rilevante nel processo pensionistico, dove la rapidità di decisione del giudice monocratico assume un peso specifico.
Respinte anche le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di mancata integrazione del contraddittorio, la Corte ha chiarito la distinzione tra il giudizio instaurato davanti al giudice tributario, che attiene al rapporto d’imposta e alla restituzione del prelievo già versato, e quello contabile, che ha per oggetto il rapporto previdenziale tra pensionato e INPS e mira a stabilire chi sia il legittimo creditore della somma corrispondente alle ritenute, consentendo all’Istituto di adempiere correttamente alla propria obbligazione periodica.
Nel merito, il ricorso è stato accolto. L’art. 1, comma 211, legge n. 232/2016 richiama i benefici fiscali dell’art. 2, commi 5 e 6, legge n. 407/1998 e dell’art. 3, comma 2, legge n. 206/2004, disponendo l’esonero dall’imposta sui redditi per i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, senza operare distinzioni tra trattamenti diretti e indiretti. La Corte ha richiamato la Circolare INPS n. 98/2008 e la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 453/E del 2008, che avevano riconosciuto alle “pensioni” un significato più ampio di quello letterale.
Il giudice ha poi valorizzato la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Trib. nn. 15023, 15056, 15115 e 15121 del 2024), secondo cui la norma estende i benefici a tutti i trattamenti pensionistici, senza indicare alcuna necessaria correlazione con l’evento che ha determinato lo status. Nello stesso senso si sono espresse la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Liguria n. 829 del 2024, il Tribunale di Savona n. 369 del 2024 e la C.d.C. Sez. App. I n. 39 del 2025, che ha riformato il precedente indirizzo della Sezione regionale.
La Corte ha infine ritenuto che la medesima lettura si imponga anche per la pensione di reversibilità, trattandosi di un diverso e autonomo trattamento non escluso dall’agevolazione da alcuna disposizione primaria. Gli effetti economici sono stati differiti al cedolino di marzo 2026, per evitare un duplice esborso a carico dell’Istituto, e le spese sono state compensate in ragione della natura della controversia e della difficoltà di adeguamento dei sistemi telematici.
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Nota della Redazione
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