Improcedibile il giudizio di conto del consegnatario per debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 12 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto è improcedibile quando il consegnatario di beni dell’ente locale sia titolare di un mero debito di vigilanza e non di un debito di custodia. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924, non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell’ufficio cui sono addetti. La figura del consegnatario con debito di custodia si caratterizza per gestioni tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali e rimanenze finali, movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio. I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e costituenti le scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento degli stessi restano esclusi dalla resa del conto giudiziale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un funzionario di un Comune, quale consegnatario di beni dell’ente, relativamente all’esercizio finanziario 2018. Il magistrato relatore, con relazione depositata il 6 maggio 2025, ha ricostruito la normativa in materia di consegnatari di beni e ha sollevato dubbi sull’ammissibilità e sulla procedibilità del conto. In particolare, ha rilevato che la gestione rendicontata non concerneva beni mobili o materie per le quali l’agente avesse debito di custodia, contenendo piuttosto una generale elencazione di beni iscritti nell’inventario (immobili, infrastrutture, beni culturali, terreni, partecipazioni) non riconducibili a una gestione di magazzino.
Costituitosi in giudizio, l’agente contabile ha chiesto dichiararsi improcedibile il giudizio, sostenendo di non essere agente contabile ma agente amministrativo con debito di vigilanza, e richiamando l’art. 32 del R.D. n. 827/1924 e l’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002. All’udienza del 16 dicembre 2025 il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità o l’improcedibilità, rimettendosi al Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione della qualificazione del rapporto che lega il consegnatario all’ente locale, da cui dipende l’obbligo di resa del conto giudiziale. Richiama l’art. 32 del R.D. n. 827/1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, e l’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, che qualifica consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.
La Corte distingue quindi il debito di custodia dal debito di vigilanza. Il primo comporta che il consegnatario gestisca un deposito o un magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni mobili destinati a ricostituire le scorte operative. Il secondo connota l’azione di mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori e sulla gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato dell’ufficio.
Il Collegio precisa che, qualora la giacenza presso i singoli uffici ecceda per qualità o quantità la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, si configura una vera e propria gestione contabile, connotata da debito di custodia e soggetta alla resa del conto giudiziale. I beni di consumo costituenti le scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento degli uffici restano invece esclusi dalla resa del conto, fermo restando l’obbligo di rendicontazione amministrativa, come affermato dalla giurisprudenza contabile (Sez. Calabria n. 39/2020, Sez. Liguria n. 133/2016).
Nel caso concreto, i beni indicati negli elenchi risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. Lo stesso agente ha dichiarato di condividere i rilievi del magistrato istruttore. Ne deriva che sul consegnatario grava un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con conseguente venir meno dei presupposti normativi per la resa del conto giudiziale.
Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. Resta fermo che l’Amministrazione è tenuta alla resa del conto per i beni che soggiacciono a un rapporto non di mera vigilanza ma di effettiva custodia. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di questioni preliminari, le spese sono compensate.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.