Pensione di reversibilità all’orfano inabile e non autosufficiente (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 4 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione di reversibilità a favore dell’orfano maggiorenne, le condizioni soggettive previste per il conseguimento del diritto devono sussistere al momento della morte del pensionato, ai sensi dell’art. 86, primo comma, d.P.R. n. 1092/1973. L’inabilità a proficuo lavoro richiesta dall’art. 82, primo comma, d.P.R. n. 1092/1973 e la vivenza a carico del de cuius costituiscono presupposti distinti e concorrenti, il cui accertamento non può essere sostituito dal principio di non contestazione quando incida sulla qualificazione di un presupposto di fatto rilevante in tema di giurisdizione. In caso di concorso con il coniuge superstite, la misura del trattamento spettante all’orfano è quella del 20%, ai sensi dell’art. 22, secondo comma, legge n. 903/1965.
Il Fatto
Un orfano maggiorenne, titolare di pensione di reversibilità mai corrisposta, ha agito davanti alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per ottenere il trattamento sulla pensione di cui era titolare il padre, deceduto nel luglio 2020, con decorrenza dalla data del decesso e con i relativi ratei.
Il ricorrente aveva presentato istanza all’INPS, senza essere mai convocato per l’accertamento della propria condizione di inabilità totale né ricevere un diniego. Il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, adito in via ordinaria, aveva declinato la giurisdizione in favore della Corte dei conti. L’INPS, costituitosi, ha addossato al ricorrente l’onere di provare il requisito fisico e la vivenza a carico del genitore fino alla morte di lui.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la questione della giurisdizione, già declinata dal giudice ordinario. Il Tribunale di Napoli si era limitato a dare atto della domanda senza chiarire come risultasse provata la tipologia di pensione di cui era titolare il de cuius. Il collegio osserva che il principio di non contestazione non opera riguardo alla qualificazione giuridica di un presupposto di fatto rilevante in tema di giurisdizione. Tuttavia, il codice indicato nella ricevuta di presentazione dell’istanza identifica una pensione di invalidità e inabilità a carico della Cassa dei Trattamenti Pensionistici dipendenti dello Stato, con conseguente giurisdizione della Corte dei conti anche sulla reversibilità domandata.
Nel merito, il primo comma dell’art. 86 d.P.R. n. 1092/1973 ancora al momento della morte del pensionato la sussistenza delle condizioni soggettive per il diritto al trattamento di riversibilità, a cominciare dall’inabilità a proficuo lavoro presupposta dall’art. 82, primo comma. Le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, argomentate, logiche e coerenti, confermano l’inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, determinata da una grave patologia psichiatrica manifestatasi oltre un quarto di secolo prima della morte del de cuius. L’INPS non ha mosso censure a tali conclusioni.
La Corte accerta altresì che il ricorrente non potesse vantare alcuna autosufficienza economica alla data di morte del padre. Il dubbio su chi fosse il soggetto presso cui viveva è superato dalle certificazioni fiscali, dalle quali emerge che anche il coniuge del de cuius risultava a carico di quest’ultimo sotto il profilo fiscale. Due certificati storici comprovano inoltre l’identità di residenza tra padre e figlio alla data del decesso.
La domanda è pertanto accolta, ma la pensione è attribuita nella sola misura del 20%, secondo il secondo comma dell’art. 22 legge n. 903/1965, poiché anche il coniuge superstite vanta il diritto alla reversibilità. Ai ratei mensili decorrenti dal 14 luglio 2020 si aggiungono gli interessi legali o, se eccedente, la rivalutazione monetaria, dalla maturazione di ciascun rateo all’effettivo soddisfo. La soccombenza dell’INPS, che mai ha visitato il ricorrente, comporta la condanna alle spese di lite, liquidate in 3.000 euro, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, e alle spese della consulenza tecnica d’ufficio.
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Nota della Redazione
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