Cessazione della materia del contendere e integrale refusione del danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 3 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile l’integrale refusione, da parte dei convenuti, dell’importo contestato a titolo di danno erariale determina il venir meno dell’oggetto della controversia e, quindi, dell’interesse all’azione di responsabilità. Ne consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere e l’estinzione del processo. Tale pronuncia, benché non disciplinata dal codice di rito, va qualificata come provvedimento di merito, che definisce il giudizio, restando premessi e accertati tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale: il rapporto di servizio, la condotta antigiuridica, la colpa grave, il nesso di causalità e il danno. La regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza virtuale, in applicazione del principio victus victori di cui all’art. 91 cod. proc. civ., quale misura dell’effettività del diritto di azione ex art. 24 Cost.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato le società e i loro amministratori, chiedendo la condanna al risarcimento del danno erariale per una somma superiore a dodici milioni di euro, oltre rivalutazione e interessi. Secondo l’ipotesi accusatoria, la società beneficiaria avrebbe ottenuto un ingente finanziamento europeo della Banca Europea degli Investimenti, garantito da SACE e controgarantito dallo Stato, distraendolo dalle finalità del progetto finanziato e prospettando una situazione patrimoniale non veritiera.
Alla distrazione sarebbe seguita l’escussione della garanzia e il pagamento dell’indennizzo, con il conseguente avvio della procedura concorsuale e di un procedimento penale per truffa aggravata. Nel corso del giudizio contabile i convenuti hanno depositato documentazione comprovante l’avvenuto pagamento delle somme; la Procura ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la documentazione depositata dalle parti era in copia non autenticata, che non risultava acquisita prova dell’effettivo introito delle somme da parte dell’amministrazione creditrice e che mancava ogni riferimento alla puntuale imputazione dei versamenti alle singole voci di credito azionate. Ha quindi ritenuto pregiudiziale l’acquisizione della prova documentale e ha disposto l’ordinanza istruttoria n. 10/2025, onerando la Procura regionale dei relativi incombenti.
All’esito dell’ottemperanza, il Collegio ha accertato con certezza l’avvenuto e documentato integrale versamento dell’importo contestato a titolo di risarcimento. Il danno patito dall’amministrazione e da SACE deve pertanto ritenersi integralmente risarcito, con il conseguente venir meno dell’oggetto della controversia.
La Corte ricostruisce l’istituto della cessazione della materia del contendere come modalità atipica di definizione della causa, operante anche nel processo contabile quale diritto vivente di formazione giurisprudenziale. Essa ricorre ogni volta che venga meno la ragione d’essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse alla definizione nel merito, richiamando Cass. n. 10478/2004, Sez. lav. n. 9332/2001 e S.U. n. 1048/2000.
Sul piano degli effetti, il Collegio esclude che la pronuncia abbia carattere meramente processuale. Poiché l’integrale refusione elimina la ragione stessa della controversia in funzione del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, la decisione configura un provvedimento di merito che definisce il giudizio, restando premessi e accertati gli elementi costitutivi della responsabilità erariale.
Il Collegio richiama sul punto Cass. n. 17312/2015 e una serie di precedenti contabili, tra cui Sez. Piemonte n. 238/2022, n. 76/2017, Sez. Sicilia n. 395/2017 e Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 43/2022. Quanto alle spese, la regolazione segue il criterio della soccombenza virtuale, in coerenza con Corte conti, Sezione III appello, n. 104/2018 e con Corte cost. n. 268/2020 e n. 77/2018. Nel caso concreto, in mancanza di specifica richiesta, nulla è disposto per le spese di lite.
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Nota della Redazione
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