Indennità di posizione del personale diplomatico all’estero e base pensionabile (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 541 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Per il personale della carriera diplomatica cessato dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1996, la base pensionabile utile è costituita dall’ultimo stipendio e dagli emolumenti tassativamente indicati dalla legge, nella misura effettivamente percepita al momento del collocamento a riposo. L’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973 non preclude la migliore valorizzazione dell’indennità di posizione: è l’art. 170, primo comma, del d.P.R. n. 18/1967 a stabilire che il personale in servizio all’estero percepisce tale indennità nella misura minima prevista dalle disposizioni applicabili. Ne consegue che è corretto l’operato dell’amministrazione che abbia liquidato il trattamento sulla base di tale importo minimo, restando esclusa ogni equiparazione al personale di pari grado in servizio in Italia.
Il Fatto
Il ricorrente, cessato dal servizio presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale mentre era in servizio all’estero con il grado di consigliere di ambasciata, ha contestato la misura della pensione di vecchiaia attribuitagli. Ha chiesto che l’indennità di posizione, ai sensi dell’art. 7 d.P.R. n. 206 del 2010, da computarsi ai fini pensionistici, gli fosse riconosciuta in misura pari a quella del personale di pari grado e funzioni in servizio in Italia, anziché sulla base della misura minima corrisposta.
Il giudizio ha conosciuto una vicenda processuale lunga, avviata nel 2014 e scandita da tre ricorsi in riassunzione. Due incidenti di legittimità costituzionale, sollevati dal giudice monocratico, si sono conclusi con pronunce di inammissibilità della Corte costituzionale. La causa è così pervenuta alla decisione nel merito.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta l’istanza di rinvio dell’udienza. La mera affermazione, priva di riscontri oggettivi, di colloqui informali tra le parti non consente di accedere alla richiesta. La causa appare matura per la decisione, anche in considerazione della pendenza del processo dal 2014.
Nel merito, il giudice dichiara di procedere in applicazione del principio della ragione più liquida, esaminando il motivo suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, in ossequio a evidenti ragioni di economia processuale.
Il ricorso è infondato alla stregua della giurisprudenza consolidata della Corte contabile, richiamata per relationem (Cdc, Sez. III app. n. 336/2023; Sez. II app. n. 5/2023). Per gli assunti anteriormente al 1° gennaio 1996, la nuova base pensionabile ampliata dall’art. 2, comma 9, rileva solo ai fini del calcolo della quota B. Per la quota A opera invece il principio di effettività e tassatività dell’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973, che esclude dalla base pensionabile gli emolumenti non percepiti e quelli di natura non stipendiale, salvo espressa previsione di pensionabilità.
La Corte chiarisce che non è la disciplina previdenziale a precludere una migliore valorizzazione dell’indennità di posizione, bensì l’art. 170, primo comma, del d.P.R. n. 18/1967. Tale norma dispone che il personale in servizio all’estero percepisce, oltre allo stipendio e agli assegni fissi e continuativi previsti per l’interno, l’indennità di servizio all’estero e le altre competenze spettanti, ma l’indennità di posizione nella misura minima prevista dalle disposizioni applicabili. Tale importo è rimasto costante sino al giorno di cessazione dal servizio.
È pertanto corretto l’operato dell’amministrazione. La tesi attorea va respinta anche quanto alla possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme, esclusa dalla Corte costituzionale medio tempore pronunciatasi. Le spese sono compensate per la complessità della questione, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.; nulla per le spese della sentenza, attesa la gratuità del giudizio pensionistico.
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Nota della Redazione
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