Pensione inabilità calcolata su età pensionabile vigente non su limite d.m. 187/1997 (Corte dei Conti Sez. I App. n. 226 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione di inabilità dei dipendenti pubblici iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, il beneficio previsto dall’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 va commisurato all’età pensionabile di volta in volta vigente al momento della cessazione dal servizio. L’espressione “età pensionabile” contenuta nella norma primaria è un’endiadi che deve essere riempita di contenuto da fonti di pari livello legislativo, non dalle previsioni regolamentari subordinate. Ne deriva l’illegittimità del limite fisso di 60 anni posto dall’art. 9, comma 3, del d.m. n. 187/1997, che va disapplicato ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge n. 2248/1865, all. E. Il trattamento pensionistico va pertanto liquidato in misura pari a quella spettante all’atto del compimento del limite di età previsto per il collocamento a riposo.
Il Fatto
Un insegnante di ruolo della scuola secondaria, titolare di pensione di invalidità liquidata con il sistema misto retributivo-contributivo sulla base di 29 anni di servizio, chiedeva la riliquidazione del trattamento con l’attribuzione del beneficio previsto dall’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995. Il calcolo avrebbe dovuto tener conto del periodo mancante al raggiungimento dell’età prevista per il collocamento a riposo alla data di dispensa dal servizio, pari a 67 anni, e non dei 60 anni assunti dall’Istituto previdenziale.
Il giudice di prime cure rigettava il ricorso, ritenendo applicabile il limite del sessantesimo anno di età fissato dall’art. 9, comma 3, del d.m. n. 187/1997. Il pensionato proponeva appello, deducendo l’errata applicazione della norma primaria e la mancata disapplicazione della fonte regolamentare, oltre all’omessa pronuncia sui motivi di ricorso e alla contestazione della condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello individua la questione nell’accertamento del diritto alla riliquidazione della pensione di inabilità attribuita con il sistema misto, con i benefici di cui all’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995. Il nucleo del contendere riguarda il criterio di determinazione del c.d. “bonus” contributivo: se debba farsi riferimento all’età massima di permanenza in servizio, pari a 67 anni, oppure al limite di 60 anni indicato dalla fonte regolamentare.
La Corte ricostruisce la ratio dell’istituto, volto a riconoscere al dipendente cessato per infermità non dipendente dal servizio un trattamento con valenza retributiva, commisurato all’importo che avrebbe conseguito ove fosse rimasto in attività fino al raggiungimento del limite di età. La norma primaria richiamata, l’art. 1, comma 15, della legge n. 335/1995, fa riferimento al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età dell’interessato, con un’anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni.
Il Collegio richiama la giurisprudenza contabile, che ha già stigmatizzato le interpretazioni contrastanti sul computo del bonus, e ne fa proprie le conclusioni. In particolare, si afferma che va attribuita prevalenza al dato letterale, ritenendo l’espressione “età pensionabile” un’endiadi destinata ad essere riempita di contenuto precettivo da fonti dello stesso livello legislativo e non attraverso le previsioni della fonte regolamentare subordinata, quali quelle del d.m. n. 187/1997. Tale soluzione è ritenuta più rispettosa dei canoni ermeneutici di cui all’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale.
Ne consegue che la pensione di inabilità va calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all’atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo, ferma restando l’anzianità posseduta alla data di risoluzione del rapporto, incrementata secondo il sistema contributivo del periodo mancante al compimento del sessantasettesimo anno di età. Sui ratei arretrati sono riconosciuti, con decorrenza dalla maturazione del diritto, il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti di cumulo previsti dalla legislazione.
L’appello è pertanto accolto, con riforma della sentenza di primo grado anche quanto alla condanna alle spese. L’Inps è condannato al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi, mentre nulla è disposto per le spese di giudizio stante la gratuità delle cause previdenziali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.