Certificazione positiva dei costi dell’accordo integrativo comparto autonomie locali (Corte dei Conti Sez. contr. Trento n. 109 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La certificazione della Corte dei conti sui contratti collettivi del personale degli enti a statuto speciale non si estende al merito delle scelte negoziali, ma si limita a verificare l’attendibilità della quantificazione dei costi e la loro compatibilità economica e finanziaria con le risorse disponibili in bilancio. L’esito positivo presuppone che gli stanziamenti destinati dalla legge provinciale e dalle direttive della Giunta risultino capienti rispetto agli oneri calcolati secondo l’art. 60, comma 4-bis, l.p. n. 7/1997, con riferimento al personale in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente il triennio contrattuale. Resta estranea al giudizio della Sezione la qualificazione formale adottata dalle parti, che può essere corretta in sede di certificazione ove il nomen iuris usato non corrisponda all’effettiva natura dell’accordo.
Il Fatto
L’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale della Provincia autonoma di Trento ha trasmesso alla Sezione di controllo l’ipotesi di accordo integrativo del CCPL dell’area non dirigenziale del comparto autonomie locali, siglata il 23 settembre 2025 con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. La trasmissione è avvenuta per la certificazione prevista dall’art. 2-bis del d.P.R. n. 305/1988, introdotto dal d.lgs. 31 luglio 2023, n. 113.
La deliberazione della Giunta provinciale n. 1945 del 12 dicembre 2025 aveva autorizzato la sottoscrizione definitiva subordinandola alla previa certificazione positiva della Sezione. L’accordo interviene su indennità e compensi per figure professionali specifiche e destina risorse a copertura dei relativi oneri, applicandosi al personale del comparto, del Consiglio provinciale e degli enti strumentali.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Sezione rileva che la qualificazione di “accordo integrativo” non è appropriata. I contratti integrativi previsti dagli artt. 40 e 40-bis del d.lgs. n. 165/2001 sono accordi di secondo livello stipulati all’interno di ciascuna amministrazione. L’ordinamento locale non contempla tale livello: l’art. 54 della l.p. n. 7/1997 articola la contrattazione nel contratto quadro, nel contratto di comparto e in quello decentrato. L’ipotesi è dunque da qualificarsi come accordo aggiuntivo dell’area non dirigenziale.
La Sezione circoscrive l’ambito del proprio esame. Le modalità di riconoscimento delle indennità, dei compensi per le funzioni di preposto alla sicurezza e dei rimborsi chilometrici rientrano nella sfera di discrezionalità dell’amministrazione e della parte negoziale pubblica, non estendendosi il giudizio alle scelte di merito.
Il controllo si concentra così sulla attendibilità dei costi e sulla loro compatibilità finanziaria. La Sezione mette a confronto, per ciascun ente, gli stanziamenti disponibili e gli oneri derivanti dalle singole disposizioni dell’accordo. Per ogni ente emerge un avanzo: le risorse ripartite con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1946 del 29 novembre 2024 e i residui dell’ipotesi di accordo sul nuovo ordinamento professionale coprono gli oneri; per il Consiglio provinciale le disponibilità del bilancio 2025-2027 risultano sufficienti. Nei costi sono compresi gli oneri riflessi a carico degli enti, quantificati con aliquote differenziate per l’anno 2023 e dal 2024.
Sul piano della compatibilità economica, la Sezione richiama la relazione tecnica e la deliberazione della Giunta provinciale n. 1277 del 29 agosto 2025, che individua le finalità di garanzia del potere d’acquisto e di trattenimento e qualificazione del personale. L’incremento annuo delle retribuzioni complessive è pari allo 0,65% delle retribuzioni fondamentali. Il Collegio confronta tale dato con la perdita del potere di acquisto stimata secondo gli indici IPCA e con l’andamento del PIL provinciale, rilevando che l’aumento, sommato agli incrementi già riconosciuti, risulta compatibile con il quadro macroeconomico.
All’esito di tali verifiche la Sezione esprime la certificazione positiva dell’ipotesi di accordo, facendo salve le osservazioni svolte e il rapporto di certificazione che costituisce parte integrante della deliberazione, e ne dispone la trasmissione all’Agenzia per il seguito di competenza.
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Nota della Redazione
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